L'associazione

Chi siamo

Assindatcolf è l’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico.

L’obiettivo che si pone è quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico.

Ad Assindatcolf aderiscono i singoli datori di lavoro domestico tramite le sedi territoriali diffuse sull’intero territorio nazionale. Oltre alla rappresentanza della categoria, Assindatcolf tramite le sedi territoriali eroga servizi ad alto valore aggiunto per la gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

Statuto

Articolo 1 – Denominazione

  1. E’ costituita, a norma dell’art. 14 c.c. e seguenti, una Associazione sindacale riconosciuta, denominata “Associazione sindacale nazionale tra i datori di lavoro dei collaboratori famigliari”, con sigla “Assindatcolf”.
  2. L’Assindatcolf opera in stretta collaborazione con Confedilizia – Confederazione Italiana della proprietà edilizia -, alla quale aderisce, e con le Associazioni territoriali aderenti alla stessa.
  3. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, è fondata su basi democratiche e non ha fini di lucro.

Articolo 2 – Sede e durata

  1. L’Associazione ha sede in Roma.
  2. L’Associazione ha durata illimitata.
  3. L’Ente può esser sciolto per deliberazione dell’Assemblea, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 10.

Articolo 3 – Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione persegue la finalità di rappresentare e tutelare sotto il profilo politico-sindacale la categoria dei datori di lavoro dei collaboratori famigliari. Essa inoltre opera al fine di portare all’attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia.
  2. A tale scopo essa, fra l’altro:
  • partecipa alla stipula di contratti ed accordi collettivi di lavoro, sia a livello nazionale che territoriale e/o di 2° livello;
  • è componente di organismi partecipativi previsti da norme di legge e/o contrattuali collettive, sia nazionali che territoriali, partecipando, in particolare, alle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni territoriali del Lavoro nonchè a quelle istituite in sede sindacale;
  • può aderire ad Associazioni e/o Federazioni e Confederazioni aventi finalità analoghe o che perseguano interessi simili anche in ambito internazionale;
  • si pone come interlocutore dei pubblici poteri (Parlamento, Governo, Enti previdenziali, Enti Locali, e in generale di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione) per le materie di competenza;
  • propugna, nelle opportune sedi, l’emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché quant’altro con esso connesso;
  • promuove azioni in campo informativo, pubblicistico, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e dei propri Associati;
  • pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale del rapporto di lavoro domestico nell’ambito delle famiglie che necessitano di assistenza;
  • promuove iniziative di formazione ed aggiornamento degli Associati;
  • promuove inoltre, nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari.
  1. Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l’Associazione può, tra l’altro, fornire agli Associati assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri Associati ed i loro dipendenti.
  2. L’Associazione può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente, nonchè assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro.
  3. L’assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure attraverso l’opera di soggetti abilitati a norma di legge.

Articolo 4 – Assenza di finalità di lucro

L’Associazione non ha scopo di lucro in senso soggettivo, nè ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Gli scopi enunciati al precedente art. 3 sono tali da inquadrare l’Associazione come avente natura sindacale.

Articolo 5 – Territorialità dell’Associazione e sua struttura

  1. L’Associazione ha una struttura unitaria, articolata perifericamente a livello locale.
  2. Sul territorio nazionale, nelle città metropolitane e/o nelle città più importanti, possono essere costituite Sezioni dell’Associazione, denominate Sezioni locali. L’Associazione può costituire Sedi distaccate di Sezioni locali già esistenti o istituire Uffici locali dell’Associazione.
  3. Nel provvedimento istitutivo viene stabilito l’ambito territoriale di operatività per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 6 – Costituzione degli organi periferici

  1. Le Sezioni locali, le Sedi distaccate e gli Uffici locali vengono costituiti dal Presidente dell’Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo (o ratifica in casi di urgenza).
  2. La Sede distaccata di Sezione locale viene deliberata sulla base di una domanda motivata della Sezione locale.
  3. Alla delibera del Consiglio direttivo segue il provvedimento del Presidente che istituisce la Sede distaccata.

Articolo 7 – Delegato della Sezione

  1. Il Presidente dell’Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, provvede alla nomina del Delegato di ciascuna Sezione locale. La delega ha la consistenza del mandato senza rappresentanza ed è gratuita.
  2. Della nomina viene data notizia alle Associazioni territoriali aderenti a Confedilizia competenti per territorio.
  3. Il Delegato resta in carica per tre anni e può essere rinominato senza limiti.
  4. Il Delegato si occupa della Sezione locale e delle eventuali Sedi distaccate.
  5. Il Consiglio direttivo può proporre la revoca del Delegato in caso di contrasto con le finalità dell’Ente o gravi irregolarità.

Articolo 8 – Caratteristiche operative e funzionali delle Sezioni

  1. Il Delegato opera sul territorio seguendo le linee guida dettate dal Consiglio direttivo.
  2. Il Delegato si dota delle strutture gestionali e di consulenza necessarie per fornire agli Associati i servizi deliberati.
  3. La Sezione locale svolge la funzione di promuovere azione di proselitismo per l’acquisizione di Associati.
  4. La Sezione locale privilegia sinergie con le Associazioni della proprietà edilizia aderenti a Confedilizia.

Articolo 9 – Autonomia delle Sezioni

  1. La Sezione locale non gode di autonomia patrimoniale e finanziaria: il Delegato fa uso dei beni attribuiti (patrimonio distaccato).
  2. Il patrimonio distaccato è rappresentato dai beni acquisiti a qualsiasi titolo.
  3. Esso è costituito dalle quote associative (al netto della spettanza nazionale) e da eventuali contributi dell’Associazione.
  4. Le spese devono essere coerenti con gli scopi istituzionali. Il Delegato risponde personalmente degli atti che esorbitano dal mandato non ratificati.
  5. Il Delegato non può contrarre obbligazioni in nome dell’Associazione senza preventiva autorizzazione.
  6. Le obbligazioni contratte senza autorizzazione non impegnano l’Associazione.
  7. Il Delegato deve trasmettere il rendiconto economico e finanziario entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 10 – Contributi dell’Associazione alle Sezioni

Il Consiglio direttivo può deliberare contributi straordinari per sostenere le Sezioni in fase di avviamento o per specifici progetti, previa ottemperanza agli obblighi statutari.

Articolo 11 – Associati, Adesioni, iscrizioni e cessazioni, Quote associative

  1. Possono essere Associati le persone fisiche, giuridiche ed enti datori di lavoro domestico o interessati alla materia.
  2. Gli associati a Confedilizia e gli abitanti in condomini associati hanno diritto di aderire presentando atto di adesione.
  3. Altri soggetti possono presentare domanda di iscrizione alla Sezione locale del proprio domicilio.
  4. L’Associato deve impegnarsi all’integrale rispetto dello Statuto.
  5. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio. Sono previste agevolazioni per i soci Confedilizia.
  6. La qualità di Associato viene meno per dimissioni, decesso/estinzione o esclusione.
  7. Le dimissioni devono essere scritte e operano dall’anno successivo.
  8. Contro l’esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
  9. Le quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili.
  10. Ogni Associato non moroso ha diritto a partecipare all’Assemblea.

Articolo 12 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o altro titolo, pervengano all’Associazione, nonchè dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
  2. Ogni anno deve essere redatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.
  3. Il patrimonio dell’Associazione è altresì costituito:
    • a) dalle quote associative, per la parte di spettanza dell’Associazione, nella misura deliberata dall’Assemblea dell’Associazione stessa;
    • b) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
    • c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
    • d) dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale;
    • e) dalle quote dei contributi di assistenza contrattuale di pertinenza dell’Associazione;
    • f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura.
  4. La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Tesoriere.
  5. Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti possono essere investite per il potenziamento dell’attività associativa o devolute per scopi non in contrasto con gli interessi della categoria.
  6. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessaria, inclusi acquisti, vendite, mutui, ipoteche e leasing.

Articolo 13 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente e, ove siano nominati, il Vice Presidente, o i Vice Presidenti in numero da due a tre;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Segretario.

Articolo 14 – Composizione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati.
  2. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli Associati in regola con le quote associative.

Articolo 15 – Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.
  2. Viene convocata dal Presidente ogni qualvolta necessario o su richiesta di almeno un terzo del Consiglio direttivo o un decimo degli Associati.
  3. La convocazione avviene tramite avviso pubblicato sull’organo di stampa dell’Associazione o quotidiano nazionale almeno venti giorni prima. L’avviso è riportato anche sul sito istituzionale.
  4. L’avviso deve contenere giorno, ora, luogo e ordine del giorno, oltre alle modalità di consultazione dei bilanci.
  5. In prima convocazione è valida con la metà degli Associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  6. È presieduta dal Presidente, dai Vice Presidenti in ordine di anzianità o da persona eletta dai presenti.
  7. Funge da Segretario il Segretario dell’Associazione o persona scelta dal Presidente.
  8. Possono essere nominati due scrutatori tra gli Associati.
  9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo maggioranze più elevate previste dallo Statuto.
  10. Modifiche statutarie e scioglimento seguono le disposizioni dell’art. 21 c.c. e richiedono il preventivo accordo con Confedilizia.
  11. Il voto è palese per alzata di mano, salvo richiesta di appello nominale o scrutinio segreto. Le nomine avvengono a scrutinio segreto.
  12. Viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto da Presidente e Segretario.

Articolo 16 – Poteri e prerogative dell’Assemblea

  1. Spetta all’Assemblea:
    • a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo e determinarne i compensi;
    • b) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
    • c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
    • d) approvare rendiconti e bilanci;
    • e) deliberare sull’acquisto e alienazione di immobili;
    • f) approvare l’entità delle quote associative;
    • g) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
    • h) deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori;
    • i) deliberare su ogni altro argomento attinente alla vita dell’Ente.

Articolo 17 – Composizione del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è formato da otto o dodici persone.
  2. Una parte è eletta dall’Assemblea tra gli Associati, l’altra parte è nominata da Confedilizia.
  3. Fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere di Confedilizia.
  4. I componenti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  5. In caso di mancanza di componenti, si provvede alla sostituzione con i primi dei non eletti o nuova nomina di Confedilizia. Se mancano troppi componenti, l’intero Consiglio decade.
  6. Decadono automaticamente i componenti che saltano tre riunioni consecutive senza motivo.
  7. L’incarico è gratuito, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio direttivo

  1. La convocazione avviene via fax o email almeno otto giorni prima (due in caso di urgenza).
  2. Deve contenere giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
  3. Si riunisce su decisione del Presidente o richiesta di tre componenti.
  4. È valido con la presenza di almeno la metà dei componenti.
  5. Non è ammessa delega.
  6. Delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Viene redatto verbale su apposito libro.

Articolo 19 – Poteri e prerogative del Consiglio direttivo

  1. Spetta al Consiglio direttivo:
    • a) eleggere Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere;
    • b) nominare il Comitato esecutivo;
    • c) nominare e revocare il Segretario;
    • d) approvare regolamenti e programmi di attività;
    • e) deliberare la costituzione di Sezioni locali, Sedi distaccate e Uffici locali;
    • f) nominare e revocare i Delegati delle Sezioni locali;
    • g) determinare le quote associative annuali;
    • h) deliberare l’esclusione degli Associati.
  2. Il Consiglio ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Articolo 20 – Presidente dell’Associazione

  1. Eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
  2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Può essere revocato per gravi motivi con maggioranza dei due terzi.
  4. L’incarico è gratuito, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Articolo 21 – Poteri e prerogative del Presidente

  1. Spetta al Presidente:
    • a) convocare e presiedere Assemblea, Consiglio e Comitato esecutivo;
    • b) rappresentare l’Associazione legalmente;
    • c) stipulare contratti e convenzioni nazionali;
    • d) verificare l’operato delle Sezioni;
    • e) sottoscrivere bilanci e mandati di pagamento;
    • f) adottare provvedimenti d’urgenza salvo ratifica.
  2. Il Presidente opera con firma libera e singola.

Articolo 22 – Vice Presidenti

  1. Possono essere eletti da uno a tre Vice Presidenti.
  2. Durano in carica quanto il Presidente.
  3. In caso di assenza, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano.
  4. L’incarico è gratuito, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Articolo 23 – Funzioni, poteri e prerogative dei Vice Presidenti

  1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente; qualora siano stati nominati più Vice Presidenti lo sostituisce quello indicato dal Presidente o, in mancanza, il più anziano di essi.
  2. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti spettano i poteri che ad essi vengono di volta in volta attribuiti dal Presidente.
  3. Per i poteri conferiti, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti spetta disgiuntamente la rappresentanza dell’Associazione, salvo diversa disposizione del Presidente.

Articolo 24 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere è eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Sovraintende alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne cura la conformità al bilancio preventivo; autorizza le spese ed i relativi pagamenti.
  3. Riferisce sulle questioni di propria competenza al Consiglio direttivo.
  4. Elabora e sottoscrive congiuntamente al Presidente il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.
  5. Il Tesoriere non ha diritto a compenso, salva diversa determinazione del Consiglio direttivo.

Articolo 25 – Composizione del Comitato esecutivo

  1. Il Comitato esecutivo è formato da quattro componenti: il Presidente (di diritto) e tre membri nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
  2. I componenti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  3. In caso di vacanza, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione.
  4. I componenti che saltano tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente.
  5. L’incarico è gratuito, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Articolo 26 – Funzionamento del Comitato esecutivo

  1. Viene convocato dal Presidente via fax o email almeno otto giorni prima (due in caso di urgenza).
  2. Si riunisce su decisione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti. Vengono invitati anche Segretario e Tesoriere (senza diritto di voto).
  3. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
  4. Non è ammessa la delega.
  5. Delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Viene redatto verbale su apposito libro.

Articolo 27 – Poteri e prerogative del Comitato esecutivo

  1. Spetta al Comitato esecutivo:
    • a) proporre regolamenti e linee guida per le Sezioni locali;
    • b) attuare il programma delle attività approvato dal Consiglio;
    • c) proporre la nomina dei Delegati delle Sezioni locali;
    • d) assumere e licenziare dipendenti;
    • e) nominare professionisti e consulenti;
    • f) attuare collegamenti con altre associazioni affini.
  2. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salvo quanto devoluto ad altri organi.

Articolo 28 – Collegio dei Revisori dei conti

  1. Formato da tre componenti effettivi e due supplenti, anche non Associati.
  2. Eletto dall’Assemblea; il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori contabili.
  3. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Esercitano il controllo di legge con verifiche almeno trimestrali, documentate da verbali.

Articolo 29 – Collegio dei Probiviri

  1. Formato da tre componenti, anche non Associati, eletti dall’Assemblea. Restano in carica tre anni.
  2. Tenta la composizione amichevole di controversie tra Associati, organi statutari o Delegati.
  3. Decide in via esclusiva ed inappellabile sui ricorsi contro l’esclusione di un Socio.
  4. Giudica secondo equità e le parti sono tenute a dare immediata esecuzione al giudizio.

Articolo 30 – Segretario dell’Associazione

  1. Nominato dal Consiglio direttivo a tempo indeterminato.
  2. Coordina l’organizzazione degli uffici centrali e periferici, coadiuva il Presidente e dirige il personale dipendente.
  3. Sottoscrive con il Presidente i mandati di pagamento e tiene i libri sociali obbligatori.
  4. Responsabile dei libri: Associati, verbali Assemblea, Consiglio e Comitato esecutivo, Libro Giornale, Inventari e Verbali Revisori.

Articolo 31 – Esercizi sociali e Bilanci

  1. L’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio va approvato dall’Assemblea entro il primo semestre dell’anno successivo.
  2. I documenti devono essere depositati 15 giorni prima dell’Assemblea a disposizione dei soci.
  3. È vietato distribuire utili, avanzi di gestione o riserve durante la vita dell’Associazione.

Articolo 32 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Deliberato dall’Assemblea con le maggioranze richieste o per cause di legge.
  2. Vengono nominati uno o più liquidatori per la chiusura dei rapporti.
  3. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 33 – Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea all’atto dell’approvazione.

Articolo 34 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto, si fa rinvio al Codice Civile e alle leggi speciali sulle associazioni riconosciute.

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