Con il periodo estivo arriva il momento in cui le famiglie datrici di lavoro domestico devono fare i conti con le ferie del proprio dipendente domestico (qualecolf, badanti, baby sitter, ecc), per tale motivo Assindatcolf ha predisposto il Vademecum di seguito allegato.

            Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, componente Fidaldo e aderente a Confedilizia, ricorda che indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi da conteggiarsi da lunedì al sabato. Pertanto, anche in caso di distribuzione dell’orario su pochi giorni a settimana – ad esempio lunedì e giovedì – si considerano come ferie tutti i giorni in cui cade il periodo feriale (vale a dire 6 giorni da lunedì al sabato), ad eccezione delle domeniche ed i festivi.

            Assindatcolf, precisa che per ogni giornata di ferie deve essere corrisposto al lavoratore convivente 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile – comprensiva quindi del compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio -, per il lavoratore ad ore la retribuzione va ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute (si veda il Vademecum/retribuzione e indennità).

            Nel periodo delle ferie vanno versati i contributi come se ci fosse stata regolare attività lavorativa, mentre se il lavoratore ha fatto richiesta di assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo rispetto alle ferie maturate, il datore di lavoro può acconsentire a riconoscergli un periodo di assenza non retribuita, e su tale periodo non ci sarà versamento dei contributi.

            Per ogni informazioni in merito, ci si può rivolgere alle sezioni locali di Assindatcolfi cui indirizzi possono essere reperiti sul sito www.assindatcolf.it oppure richiesti al numero verde 800.162.261.

 

VADEMECUM ASSINDATCOLF

Entità delle ferie

Il lavoratore, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, a 26 giorni di ferie.

Nuovi assunti

Chi non ha maturato un anno di servizio ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato. Se il lavoratore dovesse fare richiesta di un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie non maturati oppure di considerare tale periodo di assenza come permesso non retribuito.

Periodo di godimento

Il datore di lavoro può fissare le ferie (compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del proprio dipendente) nel periodo tra giugno e settembre.

Accordi diversi

Le parti, di comune accordo, possono decidere che le ferie possono essere usufruite in modo diverso, tenendo però presente che il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Limiti

Il D.Lgs. n. 66/2003 ha previsto che ogni lavoratore ha diritto a godere di un periodo minimo di 4 settimane di ferie non monetizzabili. Le ferie devono avere carattere continuativo per uno o due periodi. Devono essere fruite per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e per almeno due ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi. A tale ultimo principio, il CCNL fa una deroga per i lavoratori di cittadinanza straniera che possono (su richiesta degli stessi e con l’accordo del datore) cumulare le ferie di un biennio per utilizzarle tutte insieme per “un rimpatrio non definitivo”.

Retribuzione e indennità

Durante le ferie al lavoratore convivente deve essere corrisposta per ciascuna giornata una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta nel periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.

Es.: € 800,00 (retribuzione lorda mensile) + €161,70 (ind. Vitto e alloggio) /26= € 36,99  importo da    corrispondere per ogni giorno di ferie

Per il lavoratore ad ore la retribuzione va ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Es.: per un lavoratore ad ore che svolge l’attività lavorativa il lunedì 5 ore e il giovedì 5 ore con una retribuzione oraria di € 7,00, sarà

1/6 =10 ore/6 =1.66 ore

1.66 ore*€ 7,00(retr. oraria) = € 11,66 importo da corrispondere per un giorno di ferie .

 

Maturazione istituti contrattuali

Durante il godimento delle ferie continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali, come ad esempio la maturazione della tredicesima, dell’anzianità di servizio, ecc..

Infortuni o malattia

L’infortunio o la malattia occorso al collaboratore durante le ferie, le interrompe.

 

                                                                                                                                Fonte :Assindatcolf

 

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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