Datori di lavoro domestico attenti alle diversità esistenti tra la possibilità di dedurre dai redditi i contributi pagati ai collaboratori familiari e l’ulteriore possibilità di portare in deduzione, sempre dai redditi, le spese sopportate in occasione di assistenza specifica (e ciò, in entrambi i casi, anche se il contribuente è persona diversa da colui che ha beneficiato della prestazione). Lo segnala in una nota l’Assindatcolf, Associazione sindacale nazionale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente a Confedilizia.
Infatti, i due regimi di agevolazioni fiscali sono differenti proprio perché attengono a situazioni diverse: il primo, prevedendo la deduzione dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare (ex art. 10, comma 2, D.P.R. 917/86 entro il limite di 1.549,37 euro ) attiene a tutti i datori di lavoro che si avvalgono di collaboratori domestici; il secondo (deduzione delle spese ex art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/86) interessa solo quella particolare categoria di soggetti che per casi di grave e permanente invalidità o menomazione abbiano sopportato spese per assistenza specifica.
In relazione all’assistenza anzidetta, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza – scaricabile da questo sito-, ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria che non ritiene deducibili le spese per prestazioni non assimilabili a quelle riguardanti l’assistenza medica o paramedica (nella fattispecie quelle relative all’assistenza specifica prestata, per casi di grave o permanente invalidità o menomazione, da persona priva di specializzazione professionale sanitaria o parasanitaria).
Inoltre, specifica Assindatcolf che la Suprema Corte, nella sentenza anzidetta, ha anche ricordato che il contribuente deve, in caso di giudizio, produrre anche negli atti di causa tutti i documenti relativi alle spese sostenute ed alla malattia o alla menomazione che hanno reso necessaria l’assistenza, non bastando che gli stessi siano stati allegati alla dichiarazione dei redditi, in quanto il fatto costitutivo della domanda deve essere provato nel giudizio e non al di fuori di esso.
Roma, 22 ottobre 2004
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