Lavoro domestico e festività pasquali: come gestire trasferte, straordinari, giorni di riposo. Da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori Domestici (componente Fidaldo, aderente Confedilizia), il prontuario con tutte le risposte utili per i datori di lavoro.

 Il contratto collettivo nazionale di settore prevede che solo il lunedì di “Pasquetta” sia riconosciuto come festività ma complessivamente i collaboratori domestici potranno godere di 2 giorni consecutivi di riposo: domenica 27 (giorno di riposo settimanale) e lunedì 28 marzo.

Ma cosa succede se la famiglia che ha alle proprie dipendenze una colf, una badante o una tata, proprio in occasione delle festività si sposta per una vacanza? Se l’eventualità era stata preventivata e quindi esplicitamente indicata nella lettera di assunzione, il domestico ha l’obbligo di seguire il datore nella trasferta, senza che sia prevista alcuna indennità.

 Ragionamento diverso nel caso in cui venissero richieste al lavoratore delle prestazioni proprio nei giorni di riposo. In questo caso, sia che si tratti di un collaboratore fisso, che di uno inquadrato ad ore, il datore dovrà corrispondere una maggiorazione: oltre alla normale retribuzione giornaliera, dovrà essere pagato lo straordinario, che ammonta al 60% della retribuzione globale di fatto oraria (quella comprensiva di vitto e alloggio qualora siano dovuti).

 Importante che il datore sappia che eventuali ore di lavoro extra devono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. 

 

 

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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