Non solo vacanze, cenoni e regali da mettere sotto l’albero, per molte famiglie italiane Natale significa anche fare i conti con le tredicesime e gli anticipi dei Tfr da corrispondere a chi, per tutto l’anno, presta aiuto tra le mura domestiche. Attenzione al calendario quindi: Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico ricorda alle famiglie che la scadenza è fissata al 21 dicembre: entro questa data colf, badanti e babysitter dovranno ricevere la ‘gratifica natalizia’, che di fatto corrisponde ad una mensilità piena e, nel caso dei lavoratori conviventi, dovrà anche essere comprensiva di indennità di vitto e alloggio. E se il domestico non ha raggiunto un anno di servizio? La sua tredicesima sarà calcolata in dodicesimi (sull’importo globale) rapportati ai mesi di lavoro effettivi. In ogni modo sulla tredicesima non devono essere versati i contributi Inps come invece avviene per un normale stipendio di lavoro.

 Dicembre è anche il mese in cui, per consuetudine, i datori di lavoro anticipano ai propri dipendenti quote di Tfr, trattamento di fine rapporto. Pur non sussistendo alcun obbligo formale, Assindatcolf consiglia alle famiglie di liquidare la somma maturata nel corso del 2016 (nella misura massima del 70%) per non dover sostenere poi ingenti spese in un’unica soluzione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

 Quando al calendario delle festività, per chi non fosse a conoscenza delle indicazioni contenute nel contratto collettivo di lavoro, è obbligatorio concedere uno stop al servizio nei giorni 25 e 26 dicembre ma anche l’1 ed il 6 gennaio 2017. Qualora venisse preventivamente richiesto un impegno nei giorni di festa dovrà essere corrisposto al lavoratore uno straordinario con una maggiorazione del 60%. Nessuna interruzione è invece prevista il 24 e 31 dicembre, che devono essere considerate due regolari giornate lavorative, tranne se non coincidono con la mezza giornata di riposo infrasettimanale.

 Infine il capitolo “ferie” e “trasferte”. Spesso i lavoratori, soprattutto quelli extracomunitari, approfittano delle festività natalizie per godere di un periodo di vacanza. Assindatcolf ricorda alle famiglie che sono complessivamente 26 i giorni di ferie cui ha diritto un collaboratore domestico (da remunerare con 1/26 della retribuzione globale di fatto) e che i periodi per fruirne senza provocare disagi o diatribe devono essere stabiliti al momento dell’assunzione, direttamente nel contratto di lavoro. Se, invece, è la famiglia ad organizzare una trasferta per trascorrere le vacanze in un’altra location? In questo caso è bene sapere che solo il lavoratore convivente è obbligato per contratto a seguire il datore nello spostamento, quello ad ore non ha nessun vincolo. Ciò che cambia è la gestione della paga: se il trasferimento è contemplato nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio. In caso contrario, se si trattasse di una richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.

 

 

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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