L’Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo e aderente Confedilizia, ricorda a quanti hanno alle proprie dipendenze un collaboratore domestico (colf, badanti, baby sitter, etc.) che il mese di dicembre, caratterizzato dalle festività natalizie, è per le famiglie un periodo particolare per l’organizzazione della vita quotidiana. E’ evidente, infatti, che gli spostamenti, in luoghi anche lontani e per più giorni, sono certamente più frequenti in questo periodo dell’anno, rispetto a quanto non avvenga negli altri mesi. Così, i datori di lavoro domestico saranno chiamati a dover conciliare le proprie esigenze con quelle dei loro collaboratori, che allo stesso modo dovranno godere di tali festività. Non va dimenticato, a tale proposito, che molti lavoratori, approfittando delle ferie natalizie, scelgono di raggiungere i propri cari, spostandosi, spesso, anche dalla città in cui hanno trovato occupazione. Ma quali sono i giorni in cui è previsto il riposo completo per il collaboratore familiare? Oltre all’8 dicembre, Immacolata Concezione, ci sono il 25, Natale, e il 26, Santo Stefano. Può capitare, però, che il datore di lavoro sia costretto a chiedere una prestazione lavorativa proprio nei giorni sopra indicati. A questo punto potrà scegliere, in accordo con il proprio lavoratore, di fargli recuperare il giorno di riposo con quello immediatamente successivo, corrispondendo solo la maggiorazione, oppure di pagare lo straordinario dovuto. Nell’ipotesi, poi, in cui la famiglia dovesse decidere di spostarsi in occasione delle vacanze natalizie, il lavoratore convivente sarà tenuto a seguire il nucleo familiare o la persona alla quale presta assistenza. Qualora tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non sarà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute. In caso contrario, al collaboratore sarà corrisposta, per i giorni di trasferta, una diaria giornaliera supplementare. Assindatcolf ricorda poi che, prima di Natale, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della tredicesima: questa coinciderà con la mensilità e per il lavoratore convivente sarà comprensiva anche dell’indennità di vitto e alloggio. A quei collaboratori domestici che, invece, non dovessero raggiungere un anno di servizio, verranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità per quanti saranno i mesi del rapporto di lavoro. Infine, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico sottolinea che, nel mese di dicembre, è consuetudine del lavoratore chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In realtà si tratta di una richiesta vantaggiosa anche per il datore di lavoro, che non dovrà così provvedere all’accantonamento, né sostenere quell’ingente esborso, in un’unica soluzione, pari quasi ad una mensilità, per il TFR annuale.
Di seguito la tabella riepilogativa che indica tutti gli eventi verificabili nel periodo natalizio con le differenti modalità di calcolo.
SCADENZE | LAVORATORE AD ORE | LAVORATORE CONVIVENTE |
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FESTIVITA’ | è previsto il completo riposo, fermo restando l’obbligo della retribuzione, che sarà pari alla paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale | è previsto il completo riposo, fermo restando l’obbligo della retribuzione, che sarà pari a 1/26 della retribuzione mensile |
STRAORDINARIO FESTIVO | retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 60% per ogni ora di lavoro | in aggiunta alla retribuzione giornaliera, è dovuto il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60% |
TREDICESIMA MENSILITA’ | è pari alla retribuzione globale di fatto*. Per coloro le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio sono corrisposti tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi di lavoro. | è pari alla retribuzione globale di fatto*. Per coloro le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio sono corrisposti tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi di lavoro. |
FERIE | spettano 26 giorni di ferie l’anno da retribuire con 1/26 della retribuzione globale di fatto | spettano 26 giorni di ferie l’anno da retribuire con 1/26 della retribuzione globale di fatto |
INDENNITA’ DI TRASFERTA | — | Deve essere corrisposta un’indennità giornaliera del 20% della retribuzione giornaliera,salvo il caso in cui il relativo obbligo è inserito nella lettera di assunzione. Sono da rimborsare eventuali spese di viaggio che il lavoratore abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. |
ANTICIPO TFR | è determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensivo della tredicesima mensilità, diviso per 13,5 | è determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensivo del valore del vitto e dell’alloggio e della tredicesima mensilità, diviso per 13,5 |
* Come retribuzione globale di fatto si intende: per i lavoratori conviventi comprensiva di indennità di vitto e alloggio; per i lavoratori ad ore compresiva di indennità di vitto se dovuta
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