Certificazione dei compensi e lavoro domestico: da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, arriva una mini guida per aiutare le famiglie a non sbagliare in vista delle prossime scadenze fiscali.

Il datore di lavoro domestico, che non è sostituto di imposta, non dovrà rilasciare la certificazione unica (il vecchio Cud) ma solo una semplice dichiarazione sostitutiva che riporti l’ammontare complessivo delle somme erogate ai propri dipendenti nel corso del 2016: non solo gli stipendi ma anche eventuali anticipazioni di Tfr, qualora fossero state corrisposte.

Assindatcolf ricorda, inoltre, alle famiglie che in casa si avvalgono dell’aiuto di colf, badanti e baby sitter che rilasciare tale dichiarazione è un obbligo, così come disposto dall’articolo 33 del contratto collettivo nazionale del settore.

Il documento (per il quale non esiste un modello standard poiché si tratta di una semplice attestazione) dovrà poi essere firmato e consegnato al collaboratore domestico, il quale potrà utilizzarlo non solo ai fini della predisposizione del proprio 730, del Modello Unico o dell’Isee ma anche in caso di richiesta di prestazioni agevolate, per l’accesso ai servizi di pubblica utilità, nonché per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.

Quanto ai tempi, il Ccnl prevede che la dichiarazione venga rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per consuetudine acquisita Assindatcolf consiglia, però, alle famiglie di effettuare questo adempimento entro il mese corrente.

Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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