Da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo e aderente Confedilizia, ecco le ultime novità legate al comparto.
Si parte dagli infortuni sul lavoro: il datore di lavoro, che debba denunciare un infortunio o una malattia professionale, non sarà più obbligato ad allegare il certificato medico alla denuncia di infortunio all’INAIL. Sarà infatti il medico che presta la prima assistenza ad avere l’incombenza di spedire all’Istituto, per via telematica, il suddetto certificato. Assindatcolf specifica che tale novità è già in vigore dal 22 marzo u.s., data in cui sono diventate operative le modifiche al TU INAIL ad opera dell’art. 21, D.Lgs n. 151/2015. L’Associazione ricorda, inoltre, che il datore di lavoro domestico è obbligato ad inviare la denuncia di infortunio, (Mod 4bis – prest) all’INAIL ed all’Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore per eventi con prognosi superiore a tre giorni. Nella denuncia, tra l’altro, deve indicare i dati relativi ai soggetti interessati, la dinamica dell’evento ed i parametri economici e orari del rapporto di lavoro domestico. Assindatcolf, precisa, infine, che il settore domestico è escluso dall’obbligo di comunicazione telematica della denuncia di infortunio.
Passando, poi, alla nuova procedura di convalida delle dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è bene specificare, sin da subito, che questa non si applica al comparto domestico. Niente allarmismi, quindi, per chi avesse alle proprie dipendenze un collaboratore familiare. A rimanere in vigore è la procedura di convalida da effettuarsi presso le Direzioni Territoriali del lavoro, i Centri per l’impiego o, ancora, sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto, inoltrata dal datore di lavoro all’INPS. Potrebbe accadere, però, che non si riesca a far convalidare dal proprio collaboratore domestico le dimissioni o la risoluzione consensuale. Come deve comportarsi, in quel caso, il datore di lavoro? Egli dovrà inviare al lavoratore, entro trenta giorni, una lettera raccomandata A.R. con la quale lo si invita alla convalida entro sette giorni dalla ricezione. Assindatcolf specifica che, trascorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno perfezionate e si ritengono esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza alcuna conseguenza per lo stesso.
Ulteriori informazioni ed ogni assistenza possono essere richieste alle sedi di Assindatcolf, i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.assindatcolf.it, oppure chiamando al numero verde 800.162.261.
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