L’Assindatcolf, Associazione sindacale nazionale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente alla Confedilizia, ricorda che fino alla fine di settembre i collaboratori domestici (per tali dovendosi intendere non solo badanti o colf, ma anche camerieri/e, cuochi/e, maggiordomi, autisti/e, giardinieri/e ecc.) possono andare in vacanza e devono godere – alla luce della nuova normativa in materia – di almeno 2 settimane di ferie, possibilmente consecutive, fatta salva la maturazione delle stesse in proporzione al periodo di servizio effettuato dalla data di assunzione. A livello contabile, le giornate di ferie godute dovranno essere inserite in busta paga e pagate al proprio dipendente, considerando la figura professionale di assunzione, la tipologia contrattuale, la retribuzione minima salariale (cui andranno aggiunti anche eventuali superminimi), come si evince dalla tabella sottostante che contiene alcuni esempi in merito.
Come detto, infatti, sono molte le figure professionali contraddistinte dal termine “collaboratori domestici”, e tra queste spiccano, oltre a colf e badanti, anche coloro che svolgono la propria opera intorno ai fornelli e che possono essere inquadrati in tre diversi livelli, verificate le caratteristiche del lavoratore, nonché la sua preparazione, gli attestati professionali conseguiti ecc.
v Prima categoria: capo cuoco o chef, ovvero colui che in piena autonomia e responsabilità presiede all’andamento della cucina (1° VIGNETTA: CHEF);
v Seconda categoria: cuoco, e cioè colui che svolge mansioni relative alla vita familiare con la necessaria e specifica capacità professionale, maturata anche a seguito di esperienze pregresse (2° VIGNETTA: CUOCO);
v Terza categoria: aiuto di cucina, il quale è un lavoratore generico, che, svolge tutte quelle attività secondarie ed ausiliarie che possono andare dalla pulizia degli strumenti di lavoro (pentole, fornelli, ecc.) alla preparazione e lavaggio delle materie prime (taglio verdure, scongelamento carni, ecc.) (3° VIGNETTA: AIUTO-CUOCO).
Figura professionale |
Tipologia contrattuale |
Retribuzione minima salariale |
Anzianità di servizio |
Ferie da godere |
Retribuzione gg ferie |
Capo cuoco o chef |
Convivente |
€ 674,456 mensili |
4 mesi |
8,64 gg. |
€ 30,92 |
Cuoco |
Convivente |
€ 548,38 mensili |
2 anni |
52 gg.* |
€ 26,07 |
Aiuto cuoco |
Ad ore (44 sett. + 12 pasti a sett.) |
€ 3,16 ad ora |
1 anno |
26 gg. |
€ 26,19 |
* Sono state cumulate le ferie di due anni, come previsto dall’art. 20, comma 5, Contratto collettivo nazionale di lavoro |
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