Maggiore attenzione al lavoro domestico, sia per le dimensioni del fenomeno, sia per la particolare condizione ambientale di esecuzione del lavoro, sia, infine per il particolare status e del lavoratore domestico e della famiglia datrice di lavoro, è quanto ha chiesto la FIDALDO – Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico – aderente a Confedilizia, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione XI del Senato sul disegno di legge “Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche; attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.

  Nel corso dell’audizione sono stati analizzati i punti principali e di maggior interesse dal punto di vista delle famiglie-datori di lavoro domestico. In particolar modo, si è commentata l’ipotesi di introduzione del compenso orario minimo, ritenendola interessante, si sono però rilevate delle criticità nell’applicabilità della norma alla fattispecie dei rapporti di lavoro domestico, dove in caso di contratto in regime di convivenza si deve tener conto della retribuzione in natura, che è un valore molto importante nella definizione della retribuzione erogata al lavoratore dalle famiglie che mettono a disposizione un bene disponibile e fronte delle scarse risorse economiche. In tal senso si può valutare positivamente, salvo verificare l’esatta formulazione della norma, l’”apertura” del Sen. Ichino che tende ad interpretare il valore legale del compenso orario minimo solamente in via “sussidiaria” alle retribuzioni stabilite in ambito contrattuale. Ovviamente si pone in tal caso la questione della rappresentanza e della rappresentatività delle parti sociali.

  Si è, inoltre, approfondito il tema della liberalizzazione del lavoro accessorio, il cui utilizzo maggiormente permissivo sta facendo emergere, nel totale, rapporti di lavoro prima non regolari, ma è stato espresso il dissenso all’abolizione della “occasionalità”, perché l’esperienza ci conferma che l’assenza dell’occasionalità di per sé è la conferma della regolarità, situazione che permette ai lavoratori di contestare il mancato riconoscimento delle tutele contrattuali, dalla mensilità aggiuntiva della tredicesima, al TFR, ecc.

   Infine, sul tema della maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si è espressa la propria preoccupazione che quelle tutele previste per i lavoratori nel comparto domestico, per meglio dire le lavoratrici, visto che l’occupazione del nostro settore è per oltre l’80% femminile, possano privare di tutela le famiglie che quei lavoratori hanno assunto proprio per poter conciliare sia le proprie maternità che, soprattutto, i propri tempi di vita e di lavoro.

 

 

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