L’Assindatcolf, che rappresenta i datori di lavoro domestico e aderisce a Confedilizia, segnala che, nel mese di dicembre, il datore di lavoro domestico deve pagare al proprio dipendente, oltre alla retribuzione mensile, anche la tredicesima mensilità.

    Infatti, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, firmato il 16 febbraio 2007, prevede all’art. 37 che”…in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre”, ai lavoratori del settore (quali per esempio, colf, baby sitter, assistenti alla persona, giardinieri, autisti, etc.) spetti “una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto ed alloggio”.

    Inoltre, per tutti coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, vanno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità in proporzione ai mesi di lavoro effettuato.

    L’Associazione precisa, inoltre, che durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, il lavoratore matura, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti, la tredicesima mensilità.

    L’Assindatcolf è a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti che dovessero essere necessarie al numero verde 800.162.261, o rivolgendosi alle Sezioni locali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili sul sito (www.assindatcolf.it).

    Roma, 4 dicembre 2008

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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