L’Assindatcolf, che rappresenta i datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, segnala che è opportuno rilasciare al collaboratore domestico (quale, per esempio, colf, assistente alla persona, baby sitter, cameriere/a, giardiniere, autista ecc.) in forza già dal 2007, una certificazione dei compensi percepiti dal dipendente nel corso dell’anno 2007.
I datori di lavoro domestico, anche se non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta e, pertanto non sono obbligati ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d’acconto ai fini Irpef e non devono rilasciare al dipendente il CUD, sono comunque tenuti – a termini dell’art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro – a rilasciare su richiesta del lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
Tale certificazione, oltre che per i normali adempimenti fiscali è utile al lavoratore extracomunitario per gli adempimenti connessi con il rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ogni altra informazione in merito, anche per l’assistenza nell’espletamento di tutte le incombenze connesse con il rapporto di collaborazione domestica nonché per la gestione mensile del rapporto in questione (predisposizione della busta paga), i datori di lavoro domestico possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione (www.assindatcolf.it).
Roma, 28 febbraio 2008
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