L’Assindatcolf – Associazione Sindacale Nazionale fra Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, aderente alla Confedilizia, ricorda ai datori di lavoro domestico che entro il mese di dicembre gli stessi devono pagare ai propri collaboratori affianco alla retribuzione mensile anche la gratifica natalizia, ovvero la tredicesima mensilità

            La tredicesima mensilità è prevista dall’art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale specifica che i lavoratori del settore (quali, per esempio, colf, assistenti alla persona, baby sitter, giardinieri, autisti) hanno diritto ad una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto (mensilità più, se dovuta, l’indennità di vitto e alloggio) dagli stessi percepita.

            Ai dipendenti assunti da poco e le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, vanno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro effettuato.

L’Assindatcolf precisa che la tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

            Per ogni ulteriore chiarimento od informazione, l’Assindatcolf è a disposizione tramite le proprie sedi territoriali, i cui indirizzi sono  reperibili al numero verde 800.162.261.

 

Roma, 21 dicembre 2009

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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