Giorni di riposo, paghe straordinarie, trasferte, tredicesime e ferie: da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (componente Fidaldo, aderente Confedilizia) arriva “sotto l’albero” il Vademecum delle festività natalizie, una guida pratica per aiutare le famiglie a gestire il complesso periodo delle festività.

 Si parte con l’indicazione dei giorni di riposo totale di cui colf, badanti e baby sitter devono necessariamente godere, così come previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro domestico. Stop, quindi, al servizio il 25 dicembre, il 26 dicembre (Santo Stefano), il 1 gennaio ed il 6 gennaio (Epifania). Qualora però, venisse preventivamente concordato dalle parti un calendario che preveda il lavoro durante le giornate festive, dovrà essere corrisposto lo straordinario con una maggiorazione del 60%.

 Sono, invece, di norma operativi il 24 ed il 31 dicembre, che quest’anno cadono però di giovedì, abitualmente il giorno in cui i lavoratori conviventi godono della mezza giornata di riposo. In questo caso, se dovessero essere richieste attività lavorative dal datore dalle ore12 inpoi dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 40%.

 E se la famiglia decide di organizzare una trasferta in un’altra città per festeggiare il Natale? Solo il lavoratore convivente è tenuto a seguirla nello spostamento, quello ad ore non è obbligato a farlo. Ciò che cambia è la gestione della paga: se il trasferimento è contemplato nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio. In caso contrario, se si trattasse di una richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.

 Quanto alla gestione delle ferie, molto spesso i collaboratori domestici decidono di godere di questo periodo proprio in occasione delle festività natalizie. A questo proposito Assindatcolf ricorda che secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro si tratta di un intervallo complessivo di 26 giorni l’anno, da rimunerare con 1/26 della retribuzione globale di fatto.

 Come per ogni lavoratore dipendente anche i domestici hanno diritto a ricevere la tredicesima entro il 21 dicembre, che corrisponde ad una mensilità piena, comprensiva anche dell’indennità di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio sono corrisposti tanti dodicesimi della mensilità quanti sono stati i mesi di lavoro.

 Non è un obbligo ma una consuetudine sempre legata al mese di dicembre quella di corrispondere al proprio collaboratore domestico un anticipo di Tfr, trattamento di fine rapporto (nella misura massima del 70%), una pratica vantaggiosa anche per le famiglie che in questo modo non saranno costrette a sostenere un ingente esborso in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 Le principali incombenze legate al mese di dicembre sono indicate in un’apposita sezione sulla home page del sito istituzionale dell’associazione, www.assindatcolf.it.  

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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