Questa mattina sono stati aggiornati i minimi retributivi dovuti (in maniera retroattiva) dall’1.1.2012 per i collaboratori domestici (quali, per esempio, colf, badanti e baby sitter). Detto aggiornamento – evidenzia Assindatcolf – è un atto dovuto, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, che, all’art. 36, dispone: “le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio (…) sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo (…), secondo le variazioni del costo della vita” di ogni anno.
Gli aggiornamenti – sottolinea Assindatcolf – sono pari all’80% della variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT, per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura, invece, pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio (si veda tabella allegata). Non sono interessati da tali aumenti solo quei rapporti in cui i valori orari retributivi sono stati concordati fra le parti in misura superiore ai minimi e fino al completo assorbimento appunto del maggior valore orario concordato.
Assindatcolf segnala che si attende che l’Inps – sempre sulla base dell’inflazione – aggiorni gli importi dei contributi orari relativi al 2012 da versare all’Istituto per colf, badanti ecc. Tali nuovi valori, anch’essi in vigore dal 1° gennaio, serviranno per pagare i prossimi contributi trimestrali la cui prima scadenza è prevista per il prossimo 10 aprile.
Sono di conseguenza e momentaneamente in attesa (fino all’aggiornamento da parte dell’Inps dei contributi), quei datori di lavoro domestico che – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro – dovrebbero versare (entro il decimo giorno dal licenziamento o dalle dimissioni del dipendente) i contributi.
Ogni informazione in merito può essere richiesta alle Sedi territoriali di Assindatcolf, i cui numeri sono reperibili sul sito internet all’indirizzo www.assindatcolf.it oppure al numero verde 800.162.261.
.