Entro il 30 settembre – salvo un’eventuale e auspicabile proroga – anche i datori di lavoro domestico che hanno alle proprie dipendenze un collaboratore (quale, per esempio colf, baby sitter, assistente familiare ecc.) mai denunciato prima in alcun modo, possono presentare la domanda di emersione di un rapporto “in nero” ai sensi dell’ultima Finanziaria, godendo delle varie agevolazioni previste dalla stessa. Lo segnala Assindatcolf, Associazione sindacale datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia.
Con una recente circolare, infatti, l’INPS ha confermato l’opinione dell’Assindatcolf che anche il datore di lavoro domestico, intenzionato a regolarizzare il proprio dipendente (sia esso cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, purché munito di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato), può avvalersi della procedura di emersione disciplinata dai commi 1192-1201 della legge 296/2006 sopra citata.
Assindatcolf avverte che non è possibile ricondurre in questa procedura di emersione i rapporti di lavoro già denunciati, ma con omissione totale o parziale dei versamenti dei contributi previdenziali.
Brevemente, i datori di lavoro domestico che vogliono procedere all’emersione di un rapporto di lavoro “in nero” dovranno:
- stipulare l’accordo con le organizzazioni sindacali;
- stipulare un atto di conciliazione individuale da sottoscriversi o in sede amministrativa (Direzione Provinciale del Lavoro) o in sede sindacale;
- presentare l’istanza di regolarizzazione alle locali sedi INPS, allegandovi gli atti di cui sopra;
- versare una somma pari ai 2/3 di quanto dovuto per il periodo oggetto di regolarizzazione (si può sanare al massimo un periodo pregresso di 5 anni), anche in forma rateizzata (in 60 rate) e nelle scadenze indicate nella circolare dell’INPS;
- mantenere in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a 2 anni dalla regolarizzazione (salvo il caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa).
Per ogni adempimento il datore di lavoro interessato potrà recarsi presso la locale sede dell’Assindatcolf – i cui indirizzi possono essere reperiti telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione all’indirizzowww.assindatcolf.it -, per ottenere tutti gli aiuti del caso e altresì delegare il rappresentante locale alla stipula dell’accordo sindacale, necessario per la regolarizzazione.
Roma, 18 settembre 2007
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