Nel periodo estivo, il datore di lavoro domestico deve ricordarsi, quando predispone il prospetto paga del proprio collaboratore (quale colf, baby sitter, assistente alla persona), di inserire anche le eventuali ferie godute dallo stesso.
Se il lavoratore è un “convivente” che ha goduto delle ferie al di fuori dell’abitazione del proprio datore di lavoro – allora nel prospetto anzidetto andrà inserito anche il compenso sostitutivo convenzionale dell’indennità di vitto e alloggio. Lo segnala in una nota l’Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia.
Nel prospetto paga – previsto e normato dall’art. 32 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico – bisogna inoltre evidenziare le varie voci di cui, di norma, è composta la retribuzione del proprio dipendente, quali, per esempio, la retribuzione minima contrattuale (comprensiva, se del caso, della specifica indennità di funzione), l’eventuale superminimo, gli eventuali scatti di anzianità, i compensi per le ore straordinarie se effettuate, le trattenute per gli oneri previdenziali.
La copia del prospetto paga del datore di lavoro deve essere firmata dal lavoratore (e conservata dal datore per evitare possibili vertenze in futuro), mentre quella del lavoratore deve essere firmata dal datore.
Per ogni altra informazione in merito, per l’assistenza nell’espletamento di tutte le incombenze connesse con il rapporto di lavoro domestico nonché per predisporre i prospetti paga da rilasciare al proprio collaboratore, i datori di lavoro possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione (www.assindatcolf.it).
Roma, 31 luglio 2007
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