Nel mese di dicembre il datore di lavoro domestico deve pagare al proprio collaboratore affianco alla retribuzione mensile anche la tredicesima mensilità. Lo ricorda in una nota l’Assindatcolf-Associazione Sindacale Nazionale fra Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, aderente a Confedilizia.
La tredicesima mensilità è prevista dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale specifica che i lavoratori del settore (quali, per esempio, colf, assistenti alla persona, baby sitter, giardinieri, autisti, ecc.) hanno diritto ad una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto dagli stessi percepita, da erogarsi entro il mese di dicembre in occasione del Natale.
Ai dipendenti assunti da poco e le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, vanno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro effettuato.
L’Assindatcolf precisa che la tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Per ogni ulteriore chiarimento od informazione, l’Assindatcolf è a disposizione tramite le proprie sedi territoriali, i cui indirizzi sono reperibili al numero verde 800.162.261.
Roma, 20 novembre 2006
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