Assindatcolf – Associazione datori di lavoro domestico, componente Fidaldo ed aderente a Confedilizia – segnala che ricevono spesso dai datori di lavoro richiesta di delucidazioni in merito all’impegno del pagamento alle spese di viaggio nel caso di rientro del lavoratore nel paese di provenienza, previsto dalla legge 189/2002.

Il datore, infatti, si impegna a tale pagamento ogni qualvolta intende assumere un lavoratore extracomunitario sia  esso regolare, e quindi nel modulo di assunzione obbligatoria all’Inps, sia quando fa una richiesta di domanda di nulla osta all’ingresso o una domanda di emersione per un lavoratore irregolare.

 Assindatcolf, precisa a tal riguardo che l’obbligo assunto dal datore deve intendersi verso lo Stato, quindi il pagamento avverrà solo nell’eventuale ipotesi di richiesta dello stesso e l’obbligo sussiste solo nei casi di rimpatrio coatto. Non si tratta quindi di impegno preso nei confronti del lavoratore.

 Le sedi locali dell’Assindatcolf, i cui indirizzi sono  reperibili sul sito www.assindatcolf.it oppure possono essere richiesti al numero verde 800.162.261, sono a disposizione degli interessati per fornire ogni chiarimento.

Roma, 27 dicembre 2012                                                       UFFICIO STAMPA

 

 

 

 

                      

 

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