La Cas.sa.colf  (ente bilaterale del comparto domestico) che fornisce ai propri iscritti (datori di lavoro domestico e relativi collaboratori, quali, per esempio colf, badanti, baby sitter), le prestazioni elencate nella tabella in calce, dal 4 maggio u.s. ha apportato miglioramenti al proprio regolamento.

 Infatti – segnala Assindatcolf, Associazione datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente a Confedilizia – con le modifiche ora in vigore, gli interessati alle prestazioni della Cas.sa.colf possono versare volontariamente, a cominciare dal prossimo 10 luglio (prima data utile per il pagamento dei contributi anzidetti), versamenti aggiuntivi rispetto a quello minimo obbligatorio previsto dal Contratto collettivo nazionale (0,03 euro per ogni ora pagata) onde poter raggiungere, anche nel caso di rapporti di lavoro con poche ore settimanali, la soglia dei 25 euro annui che da diritto alle prestazioni.

 Inoltre è possibile recuperare, sempre tramite versamenti aggiuntivi, un buco contributivo pari ad un massimo di 2 trimestri consecutivi arretrati. La regolarizzazione può avvenire a condizione che siano stati versati i contributi relativi ad almeno un trimestre precedente a quelli da recuperare. Per ottenere la prestazione l’interessato dovrà allegare alla richiesta anche la documentazione relativa ai trimestri recuperati.

 Assindatcolf segnala poi che sono considerati validi, pur in assenza di versamenti, i periodi di maternità e disoccupazione, in aggiunta ai casi, già previsti dal regolamento, quali la malattia e l’infortunio. Inoltre, la Cas.sa.colf, data l’ingente presenza nel comparto di lavoratori stranieri, ha esteso la procedura di rimborso anche ai ricoveri avvenuti fuori dal nostro Paese e dall’Unione Europea.

 Un ulteriore chiarimento interpretativo viene fornito sul conteggio della diaria in caso di ricovero ospedaliero: la stessa scatta dal 3° giorno, considerandosi nel computo anche il giorno di ricovero e quello di dimissione.

 Le domande relative alle prestazioni previste a favore dei datori di lavoro – precisa Assindatcolf – dovranno, a partire dal 4 maggio scorso, essere inoltrate direttamente alla Cas.sa.colf, anziché alla compagnia di assicurazione.

  Maggiori informazioni potranno essere fornite dalle sedi territoriali di Assindatcolf, i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.assindatcolf.it oppure richiesti al numero verde 800.162.261.

 

         Roma, 28 giugno 2012                                                                             UFFICIO STAMPA

                 

Beneficiari

prestazioni

indennità

Lavoratore

Per ricovero con pernottamento dovuto a malattia, infortunio o parto

€ 20,00 per ciascun giorno di ricovero successivo al secondo e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile

 

lavoratore

In caso di convalescenza successiva al ricovero di durata pari o superiore a tre giorni, dovuto a malattia infortunio o parto con intervento chirurgico

 

€ 20,00 per ciascun giorno di convalescenza per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile

 

lavoratore

Rimborso spese ticket sanitari per prestazioni di alta specializzazione

 

Un max di € 300,00 annue per persona e per anno civile

 

datore

In caso di rivalsa Inail nei suoi confronti per infortunio occorso al lavoratore (con decesso o invalidità permanente), copertura assicurativa R.C.O. comprensiva di assistenza legale e perizia

 

Fino al limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno civile

 

 

 

 

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