Nei prossimi mesi la maggior parte delle famiglie dovrà fare i conti – e regolarsi di conseguenza – con le ferie proprie e del proprio collaboratore domestico. Molti datori di lavoro domestico hanno iniziato a chiedere chiarimenti su come regolarsi con la propria colf o badante o baby sitter.
Assindatcolf (Associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia) segnala a tutti che – sulla base del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico che regola anche le trasferte del datore di lavoro – il lavoratore convivente è tenuto – laddove gli venga richiesto – a seguire il datore di lavoro o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei in località diverse da quella in cui abitualmente svolga il proprio lavoro. Qualora tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non dovrà essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria. In caso contrario – precisa Assindatcolf – al lavoratore spetterà, per tutti i giorni nei quali sia stato in trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera.
Per quanto concerne, invece, le ferie del collaboratore domestico Assindatcolf ricorda che lo stesso matura durante l’anno 26 giorni e che un utile vademecum può essere scaricato dal sito.
Nel prospetto paga dei mesi estivi da consegnare al proprio collaboratore, vanno infine evidenziati i giorni di ferie godute, le eventuali ferie eccedenti o quelle godute in maniera anticipata, gli eventuali giorni di permesso non retribuito, le indennità di vitto e alloggio e la diaria di trasferta (se dovute).
Per ogni altra informazione i datori di lavoro possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione (www.assindatcolf.it).
Roma, 24 giugno 2010
.