In occasione delle prossime vacanze pasquali molte famiglie, che decidono di trascorrere le giornate di festa presso la seconda casa o in una località turistica, chiedono chiarimenti su come regolarsi con la propria colf o badante o baby sitter.

    Assindatcolf (Associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia) segnala che – sulla base dell’ultimo rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico – è stata introdotta una novità riguardante proprio le trasferte del datore di lavoro che, per motivi familiari o professionali, debba spostarsi temporaneamente dalla dimora principale.

    Il lavoratore convivente è infatti tenuto – laddove gli venga richiesto – a seguire il datore di lavoro o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei in località diverse da quella in cui abitualmente svolga il proprio lavoro. Per non rendere onerosa tale opportunità per le famiglie, è stato previsto che, qualora tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non debba essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria. In caso contrario – precisa Assindatcolf – al lavoratore sarà corrisposta, per tutti i giorni nei quali sia stato in trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera. Il lavoratore fruirà, come sempre, dei riposi settimanali e delle eventuali festività infrasettimanali.

    Come sempre, l’Assindatcolf è a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti che dovessero essere necessari, al numero verde 800.162.261 oppure attraverso le Sezioni locali di Assindatcolf cui indirizzi sono reperibili sul sito (www.assindatcolf.it).

 

Roma, 2 aprile 2009

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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