Il Tar del Lazio, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, accogliendo il ricorso presentato dall’ Inca e dalla Cgil, ha annullato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (adottato di concerto con il Ministero dell’interno) del 6 ottobre 2011, concernente il “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, in cui si stabiliva che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno fosse sottoposta al versamento di un contributo sulla base dell’illegittimità Il Tar del Lazio, prima di pronunciarsi sull’annullamento, ha preliminarmente richiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la corretta interpretazione della normativa italiana rispetto a quella comunitaria, ossia rispetto ai .principi fissati nella Direttiva europea 2003/109/CE.
La Corte di Giustizia Europea, in data 2 settembre 2015, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale, definendo il contributo sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva e atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima. Preso atto della pronuncia della Corte Europea, i giudici del Tar del Lazio hanno deciso di procedere alla “disapplicazione della normativa nazionale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200” per contrasto con la normativa di fonte comunitaria. La sentenza quindi annulla gli articoli fondamentali del decreto ministeriale (DM 6 ottobre 2011), che aveva introdotto il contributo. Si rimane in attesa di una circolare/nota ministeriale che renda operativo lo stop al pagamento del contributo.