L’estate è alle porte, chiudono le scuole e le famiglie iniziano a progettare le tanto attese vacanze estive. Itinerari, prenotazioni, valige, ma alla casa chi ci pensa? Spesso, soprattutto quando ci si allontana per lunghi periodi, le famiglie hanno bisogno di poter contare sull’aiuto di una persona di fiducia che si occupi della pulizia o che sovrintenda alla sicurezza dell’abitazione. A volte basta anche il contributo del portiere dello stabile per annaffiare le piante del terrazzo o quello di un familiare per dare da mangiare al gatto, ma se questo non c’è è quasi d’obbligo chiedere la collaborazione del proprio domestico. Una pratica sempre più diffusa nelle famiglie italiane che in questo modo si mettono in viaggio con una sicurezza in più.
Che si tratti di prendersi cura dell’animale rimasto a casa, di eseguire pulizie straordinarie o anche solo di aprire le finestre dell’abitazione per non dare troppo a lungo un’idea di ‘abbandono’, è tuttavia bene precisare che non si tratterà di un lavoro extra: infatti quando il datore è fuori per le ferie il lavoratore deve continuare ad osservare il suo orario di lavoro e le mansioni richieste sono comunque ricomprese tra quelle già affidate.
Va da sé che il datore potrà chiedere l’attività lavorativa al proprio domestico solo se il periodo richiesto non coincide con quello concordato per il godimento delle sue ferie. Molto spesso infatti le settimane delle vacanze vengono fatte coincidere. Per evitare spiacevoli inconvenienti e possibili diatribe è bene dunque che il datore di lavoro ed il domestico si chiariscano prima su questo punto e che il contratto contenga precise indicazioni su modi e tempi.
Per non sbagliare ecco tutto quello che c’è da sapere e che è illustrato nel dettaglio nel contratto collettivo nazionale: a ogni anno lavorato da colf, badanti e baby sitter corrispondono 26 giorni di ferie, sia che si tratti di un collaboratore convivente che a ore. Il periodo va conteggiato dal lunedì al sabato, ad eccezione delle domeniche e dei festivi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Ovviamente chi non ha alle spalle un anno di attività non avrà diritto a 26 giorni di vacanza ma ad un periodo proporzionato a quanto lavorato (che si calcola in dodicesimi). Il datore potrà comunque decidere di concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o di accordare un periodo “extra” di vacanza come permesso non retribuito. Le vacanze dovranno avere un carattere continuativo (un unico periodo o al massimo due differenti), ma almeno 2 settimane dovranno essere comprese tra i mesi di giugno e settembre.
Quanto allo stipendio, il calcolo varia a seconda della tipologia di lavoro: al domestico convivente per ciascuna giornata dovrà essere corrisposta una quota pari ad 1/26 del salario lordo mensile, a cui andrà sommato quello che tecnicamente si chiama “il compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio”, un valore fisso stabilito dal Ministero del Lavoro che per il 2016 è pari a 164,40 euro: è bene precisare che il vitto e l’alloggio non sono dovuti al lavoratore convivente che sceglie, d’intesa con il datore, di usufruire del periodo di ferie presso l’abitazione dove presta servizio. Diverso il calcolo per il domestico inquadrato ad ore: in questo caso la retribuzione dovrà essere rapportata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.