Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica periodicamente sul proprio sito, www.cliclavoro.gov.it, delle FAQ sulla nuova procedura delle dimissioni telematiche, introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.

Con la FAQ n. 39 ha confermato che al lavoro domestico, escluso dalla nuova disciplina delle dimissioni telematiche, non si applicano le procedure di convalida di cui alla L. n. 92/2012, in quanto le disposizioni dei commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012 sono abrogate a partire dal 12 marzo 2016. Non è, infatti, prevista nell’articolo 26 comma 8  la loro ultrattività in via residuale per le ipotesi di esclusione specificate al punto 1.2. della circolare n. 12/2016.

Come da noi già indicato (v. Notizie Assindatcolf maggio-giugno 2016), con le nuove disposizioni la conclusione del rapporto di lavoro domestico per dimissioni diventa effettiva con una semplice sottoscrizione della volontà di interruzione del rapporto tra le due parti e l’indicazione della causale nella comunicazione di cessazione all’INPS.

Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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