Nessun obbligo per i datori di lavoro domestico di comunicare all’Inail gli infortuni “lievi”, ovvero quelli che comportino un’assenza di almeno 1 giorno (ad esclusione di quello in cui avviene l’evento), anche quando si tratta di prestazioni occasionali. Dal 12 ottobre infatti, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’Inail, per via telematica, i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati, che comportino l’assenza di almeno 1 giorno, così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nel Testo Unico vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di ‘lavoratore’ gli addetti ai servizi domestici e familiari e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni. Il datore di lavoro domestico è dunque soltanto tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite la PEC.

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