Cosa succede alla badante quando muore l’anziano assistito? A chiudersi, ovviamente, non è solo un rapporto di lavoro. Per chi per anni ha accudito con dedizione una persona fragile, magari anche condividendo la casa e le abitudini, si tratta di mettere un punto su una fase della vita. Ma al di là della dimensione affettiva ci sono, poi, alcuni aspetti pratici e burocratici che, in egual misura e a volte anche in modo del tutto inaspettato, possono piombare sulla vita delle assistenti familiari che si ritrovano a non aver più certezze: senza lavoro, senza casa e magari anche con un permesso di soggiorno in scadenza. Oltre a questo potrebbero, poi, sopraggiungere altre problematiche come per esempio l’erogazione del trattamento di fine rapporto (che di diritto spetta alla badante in caso di cessazione del lavoro), il pagamento della tredicesima mensilità o di quella in corso. Facciamo allora un po’ di chiarezza partendo da quanto previsto dalla normativa, ovvero da ciò che stabilisce il contratto collettivo di categoria. L’articolo 39, che detta i principi per la risoluzione del rapporto di lavoro, così recita: “In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso”, un lasso di tempo che viene calcolato sulla base delle ore di lavoro e sull’anzianità di servizio e che può variare tra un minimo di 8 giorni ed un massimo di 30.
E chi paga? La risposta è contenuta sempre nello stesso articolo del CCNL: “I familiari coabitanti, – si legge – risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”. In altre parole, spetta ai familiari farsi carico dello stipendio, della tredicesima mensilità e anche dell’erogazione del Tfr. E se il defunto non poteva contare sull’affetto di parenti diretti? In questo caso, su sollecitazione della lavoratrice, che si dovrà rivolgere agli uffici competenti del comune, verranno attivate le procedure per individuare eventuali eredi. Se questi accetteranno i beni, succederanno al defunto anche nei debiti, rispondendone con il patrimonio ereditato (nei limiti del loro valore se sussiste la condizione del beneficio di inventario) o anche con i beni personali (in caso di semplice accettazione dell’eredità). Se l’erede rinuncia al lascito? In questo caso, purtroppo, la lavoratrice non potrà rivalersi sui parenti del defunto per vedersi riconosciuti i propri crediti.