È l’articolo 33, comma 4, del Contratto collettivo nazionale che regola il settore a chiarire il punto: “Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno“. Un documento che dovrà essere sempre consegnato in caso di cessazione del rapporto di lavoro ma comunque “almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi“.
Il motivo è presto detto: solo con questo documento in mano il lavoratore che non sia al di sotto della soglia degli 8mila euro annui potrà presentare la dichiarazione dei redditi o richiedere l’Isee. Ma più in generale, la certificazione delle somme percepite può anche servire al domestico straniero per rinnovare il permesso di soggiorno.
Ecco perché è indispensabile che il datore predisponga mensilmente (e ne conservi copia) il prospetto paga del proprio dipendente, così come stabilito sempre all’articolo 33, comma 1, del Ccnl. Un documento che potrà essere eventualmente utile anche alla famiglia stessa in fase di dichiarazione dei redditi: chi, infatti, si affida alla cura di una badante ed ha un reddito che non supera i 40 mila euro annui, potrà godere della parziale detrazione del costo del domestico (per un massimo di 399 euro).
Un’agevolazione fiscale che si aggiunge alla sempre parziale deduzione dei contributi versati all’Inps per il lavoro domestico, anche se solo relativamente alla quota a carico del datore e per un massimo di 1549,37 euro.
Importante, dunque, conservare sempre copia dei Mav trimestrali con i quali si è proceduto al pagamento. La prossima scadenza è alle porte: il 10 aprile è, infatti, l’ultimo giorno per versare i contributi relativi al primo trimestre 2019.