Così come il lavoro domestico non può essere solo ed esclusivamente ricondotto alle mansioni di colf, badanti e baby sitter, anche il datore non è sempre un singolo individuo (persona fisica). Esistono, infatti, dei casi in cui ad assumere personale domestico siano persone giuridiche, una differenza sostanziale e non solo nella nomenclatura del diritto. In ogni caso la conditio sine qua non affinché si possa parlare di applicazione della disciplina sul rapporto di lavoro domestico resta quella che l’attività venga svolta senza fini di lucro.
Parliamo della cosiddetta ‘comunità stabile’ o ‘convivenza familiarmente strutturata’, ad esempio la realtà dei conventi. Ecco cosa cambia: il datore di lavoro domestico ‘persona giuridica’ viene investito del ruolo di sostituto di imposta ed in quanto tale è obbligato a trattenere in busta paga l’Irpef e a versarlo all’erario per conto del dipendente. Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda l’aspetto contributivo: si continuano a versare i contributi Inps obbligatori per il lavoro domestico ma nonostante sussista la condizione di sostituto di imposta non si è comunque tenuti alla disciplina del Documento Unico di Regolarità, Durc.