Il datore di lavoro domestico potrà portare in deduzione nella dichiarazione dei redditi non soltanto i contributi previdenziali direttamente versati per l’attività di colf, badanti e baby sitter, ma anche i contributi sostenuti per le assistenti alla persona assunte non direttamente, ma tramite un’agenzia interinale.

Una novità che di fatto va ad ampliare il pacchetto di agevolazioni fiscali a disposizione delle famiglie. A chiarirlo per la prima volta è l’Agenzia delle Entrate, che lo ha scritto nero su bianco nella circolare 7/E “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016”. Un documento di oltre 300 pagine nel quale si esplicita che “sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, sempre che quest’ultima rilasci una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto (utilizzatore) che effettua il pagamento e del lavoratore”.

Ecco come funziona il meccanismo: se un datore di lavoro assume una badante non direttamente ma attraverso un’agenzia interinale (magari per integrare l’assistenza di un’altra lavoratrice o per sostituirla in un dato periodo) non ha l’obbligo di versare i contributi al lavoratore poiché a farlo è l’agenzia stessa. Quel contributo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sebbene non sia stato versato direttamente dal datore di lavoro potrà comunque essere portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per contro, sempre la medesima circolare chiarisce che non possono, invece, essere dedotte le spese sostenute nel 2016 “che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione ‘rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR’, ovvero il cosiddetto welfare aziendale.

Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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