Con nota n. 5617 del 21 giugno 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che in caso di intermediazione illecita di lavoratori/trici domestiche la sanzione amministrativa va applicata solo al somministratore, e non all’utilizzatore, nella fattispecie la persona fisica/famiglia che tramite l’agenzia di somministrazione fruisce del servizio di assistenza alla persona.
La non configurabilità del reato di somministrazione irregolare deriva dal fatto che la disciplina è indirizzata al mondo produttivo, con esclusione quindi degli attori del mondo prettamente sociale, quali le famiglie, ma anche da ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’attività di somministrazione