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Lavoro domestico, da Assindatcolf una guida pratica alle ferie di colf e badanti nell’era Covid

Estate, tempo di vacanze: ma come gestire il rapporto di lavoro con colf, badanti e baby sitter? Da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, una guida pratica con tutto quello che le famiglie devono sapere sul contatore delle ferie, anticipazioni, trasferte ed eventuali sostituzioni. “La prima regola quando si parla di vacanze – chiarisce Assindatcolf – è quella di stabilire direttamente nella lettera di assunzione il periodo di fruizione delle ferie del domestico in modo che queste coincidano sempre con quelle del datore. Per chi non lo avesse fatto ricordiamo che è anche possibile apportare delle modifiche al contratto. Attenzione, però, perché quest’estate alcune lavoratrici straniere potrebbero avanzare la richiesta di un periodo di ferie più lungo non avendone fruito lo scorso anno a causa del lockdown dovuto al Covid e il Ccnl lo consente. In questo caso, per evitare complicazioni al momento del rientro in Italia, raccomandiamo di tenere sempre sotto controllo i siti governativi che aggiornano in merito alle disposizioni di sicurezza e, in caso di spostamenti sul territorio europeo, di verificare che il domestico abbia una certificazione verde valida”.

Il contatore delle ferie. Complessivamente sono 26 i giorni di stop di cui ha diritto un collaboratore domestico (convivente o ad ore) per ogni anno di servizio svolto: un periodo da conteggiarsi dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi) indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Per i nuovi assunti il periodo va quantificato in proporzione ai mesi lavorati, il calcolo si effettua in dodicesimi. Il datore di lavoro può anche decidere di concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o di accordare un periodo “extra” di vacanza come permesso non retribuito.

Modalità di fruizione. Le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due con ma almeno 2 settimane comprese tra i mesi di giugno e settembre. Quanto alle lavoratrici straniere, il Ccnl (art. 17) prevede una particolare deroga che consente l’accumulo delle ferie di un biennio da utilizzarle tutte insieme per il cosiddetto “rimpatrio non definitivo”. Una condizione che potrebbe verificarsi soprattutto quest’anno in considerazione del fatto che molte domestiche (comunitarie e non) ed in particolare quelle assunte in regime di convivenza, la scorsa estate a causa del Covid e delle misure restrittive non sono potute tornare nei loro paesi di origine. In questo caso i giorni di stop da 26 diventano 52, da conteggiarsi sempre dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi).

Quando si interrompono. Le ferie si interrompono automaticamente qualora il lavoratore durante lo stesso periodo contragga una patologia, debitamente certificata, che determini il ricovero ospedaliero. In altri casi non è possibile farlo ed è anche importante sottolineare che in questo arco temporale continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali come la tredicesima, l’anzianità di servizio e il tfr.

La sostituzione. Qualora la famiglia abbia l’esigenza di trovare un sostituto che supplisca il domestico titolare durante le ferie è sempre possibile farlo o sottoscrivendo un contratto di assunzione ex novo dalla durata determinata o, se l’esigenza è quella di un’attività una tantum, ricorrendo al Libretto famiglia per le prestazioni occasionali.

La trasferta. Il lavoratore convivente è obbligatoriamente tenuto a seguire il datore o la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei in altri comuni o in residenze secondarie. Se prevista già nel contratto di assunzione non dovrà essere corrisposta al lavoratore nessuna diaria giornaliera. È comunque sempre possibile concordare una trasferta con un lavoratore assunto ad ore ma in questo caso si renderà necessaria una temporanea modifica delle condizioni contrattuali. 

Si possono monetizzare le ferie? Se il domestico non ha usufruito del periodo di stop previsto dal contratto non è possibile monetizzarlo poiché il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, anche quando la richiesta arriva direttamente dal lavoratore. Esiste solo un caso in cui è possibile farlo: se il rapporto si interrompe la famiglia è tenuta a corrispondere al lavoratore una cifra a copertura dei giorni di ferie non goduti (che normalmente sono indicati nella busta paga mensile).

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