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Voucher, Fidaldo: per settore domestico serve limite a 2mila euro e tetto di 3 mesi

Introdurre un limite di 2 mila euro annuo per i datori di lavoro domestico, da spendere in un arco temporale massimo di 3 mesi, non superando la soglia dei 30 giorni. È questa, in sintesi, la proposta avanzata oggi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati da Fidaldo, Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico, in tema di voucher.

“Quello domestico – ha spiegato Andrea Zini a nome della Federazione – è un settore che in Italia conta complessivamente 1 milione e 800 mila lavoratori, tra regolari ed irregolari e che vanta delle specificità proprie che meriterebbero di essere affrontate separatamente, come avvenuto in passato per il settore agricolo. Fidaldo – ha continuato– è contraria all’abolizione tout court dei voucher ma, al contempo, sostiene la necessità non più rinviabile che vengano adottati alcuni correttivi che vadano nella direzione di una reale limitazione, tracciabilità e semplificazione dello strumento”.

Secondola Federazione Italiana Datoridi Lavoro Domestico, per evitare un uso improprio dello strumento “occorre tornare al concetto di occasionalità – ha detto Zini – così come originariamente previsto dalla riforma Biagi. Solo un’equilibrata combinazione di limitazioni, di importo e temporali, può garantire che i voucher vengano effettivamente usati per retribuire prestazioni a carattere straordinario e non, come invece molto spesso accade, in sostituzione di un regolare contratto di lavoro. A parlare sono i dati:nel 2015 secondo l’Inps sono stati venduti quasi 5 milioni di voucher nel settore domestico”.

“Introducendo la soglia dei 2 mila euro come quota massima che un datore può spendere per pagare prestazioni domestiche attraverso i voucher, – ha spiegatoZini- si arrivano ad acquistare circa 266 ore di lavoro, poiché il contratto collettivo del settore consente, anche in regime di dipendenza, di assumere personale secondo le singole esigenze orarie, anche solo per un’ora a settimana. Stabilendo un arco temporale massimo entro il quale queste prestazioni devono essere svolte (30 giorni e 3 mesi) si riesce realmente a garantire l’occasionalità che, ovviamente – ha concluso– deve al contempo essere circoscritta ad una ben definita platea di possibili utilizzatori: studenti, pensionati, disoccupati ed extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro”.

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