L’Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, nell’avvicinarsi delle tanto attese vacanze estive ricorda con un breve vademecum (che si allega), poche essenziali regole da seguire per quanto riguarda il proprio collaboratore domestico (colf, baby sitter, badante ecc.).

Nel prospetto paga dei mesi estivi da consegnare al proprio collaboratore, vanno evidenziati i giorni di ferie godute, le eventuali ferie eccedenti o quelle godute in maniera anticipata, gli eventuali giorni di permesso non retribuito, le indennità di vitto e alloggio e la diaria di trasferta (se dovute).

Per ogni altra informazione, per l’assistenza nell’espletamento di tutte le incombenze connesse con il rapporto di lavoro domestico nonché per predisporre i prospetti paga da rilasciare al proprio collaboratore, i datori di lavoro possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione (www.assindatcolf.it).

All.: c.s.

Roma, 5 giugno 2009

 

VADEMECUM ASSINDATCOLF

FERIE DEI COLLABORATORI DOMESTICI

Entità delle ferie

Il lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, a 26 giorni di ferie.

Nuovi assunti

Chi non ha maturato un anno di servizio ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato. Se il lavoratore dovesse fare richiesta di un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie non maturati oppure di considerare tale periodo di assenza come permesso non retribuito.

Periodo di godimento

Il datore di lavoro può fissare le ferie (compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del proprio dipendente) nel periodo tra giugno e settembre.

Accordi diversi

Le parti, di comune accordo, possono decidere che le ferie possono essere usufruite in modo diverso, tenendo però presente che il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Trasferta

Il lavoratore convivente ha il dovere di seguire il proprio datore o la sua famiglia nelle trasferte estive (presso, per esempio, la seconda casa al mare o in montagna). Se l’obbligo di trasferta non è stato previsto nel contratto di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una specifica diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare.

Limiti

Il D.Lgs. n. 66/2003 ha previsto che ogni lavoratore ha diritto a godere di un periodo minimo di 4 settimane di ferie non monetizzabili. Le ferie devono avere carattere continuativo per uno o due periodi. Devono essere fruite per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e per almeno due ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi. A tale ultimo principio, il CCNL fa una deroga per i lavoratori di cittadinanza straniera che possono (su richiesta degli stessi e con l’accordo del datore) cumulare le ferie di un biennio per utilizzarle tutte insieme per “un rimpatrio non definitivo”.

Retribuzione e indennità

Durante le ferie al lavoratore deve essere corrisposta per ciascuna giornata una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta nel periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.

Licenziamento o dimissioni

In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spetta la monetizzazione di tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio.

Infortuni o malattia

L’infortunio o la malattia occorso al collaboratore durante le ferie, le interrompe.

Fonte: Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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