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Vademecum delle ferie per colf, badanti e baby sitter

Colf, badanti, baby sitter ma anche cuochi, giardinieri, autisti e dog sitter. Cosa deve fare un datore di lavoro per gestire correttamente il periodo delle ferie estive? Assindatcolf, associazione nazionale dei datori di lavoro domestico (componente Fidaldo e aderente Confedilizia) ha messo a punto un “Vademecum” di diritti e doveri, un decalogo per informare e formare il datore di lavoro su cosa fare per godere di una serena vacanza, al riparo da spiacevoli inconvenienti e cause di lavoro. Un vero e proprio manuale di istruzioni per stabilire correttamente l’entità ed il periodo delle ferie, calcolare la retribuzione dovuta ma anche per gestire eventuali limiti e “imprevisti”.

  1. Sono complessivamente 26 i giorni di ferie di cui ha diritto a godere un collaboratore domestico, sia esso convivente o ad ore. 26 giorni di vacanza per ogni anno di servizio svolto, un periodo da conteggiarsi dal lunedì al sabato, ad eccezione quindi delle domeniche e dei festivi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.
  2. Ai nuovi assunti, ovvero ai collaboratori domestici che non hanno maturato un anno di servizio, non spettano 26 giorni di vacanza ma un periodo quantificato in proporzione ai giorni lavorati, il calcolo si fa in dodicesimi. Il datore di lavoro può anche concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o decidere di accordare un periodo “extra” di vacanza come permesso non retribuito.
  3. Le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due periodi differenti, tenendo sempre presente che almeno 2 settimane devono essere comprese tra i mesi di giugno e settembre.
  4. E ancora, le ferie devono essere fruite per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione mentre le restanti 2 settimane devono necessariamente essere prese entro i 18 mesi successivi. Il CCNL concede una deroga per i lavoratori stranieri che, su richiesta e con l’accordo del datore, possono cumulare le ferie di un biennio ed utilizzarle tutte insieme, per il cosiddetto “rimpatrio non definitivo”.
  5. Per non incorrere in spiacevoli inconvenienti e possibili diatribe, sarebbe opportuno stabilire già nella lettera di assunzione il periodo in cui godere delle ferie.
  6. Il calcolo della retribuzione cambia a seconda della tipologia di lavoro. Al collaboratore convivente (tra cui rientra anche quello part-time contemplato però solo per alcune figure), deve essere corrisposta per ciascuna giornata una quota pari ad 1/26 del salario lordo mensile, a cui deve essere aggiunto il compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio, un valore fisso stabilito dal Ministero del Lavoro che viene aggiornato annualmente e che per il 2015 è pari a 163,20 euro. Se per esempio lo stipendio lordo ammonta ad 800 euro il calcolo sarà il seguente: 800,00+163,20= 963,20 / 26 = 37,05. Il valore così ottenuto è quello da corrispondere per ogni giorno di ferie.
  7. Il vitto e l’alloggio non sono dovuti al lavoratore convivente che sceglie, d’intesa con il datore, di usufruire del periodo di ferie presso l’abitazione dove presta servizio.
  8. Per il collaboratore ad ore il calcolo è differente: la retribuzione deve essere rapportata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. Se per esempio il collaboratore presta servizio il lunedì ed il mercoledì per 5 ore a 7 euro l’ora il calcolo sarà il seguente: 5 + 5 = 10 / 6 = 1,67 x 7,00 (retribuzione oraria) = 11,69. Il valore così ottenuto è quello da corrispondere per ogni giorno di ferie. 
  9. Durante il godimento delle ferie continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali come la tredicesima, l’anzianità di servizio e il tfr.
  10. Le ferie si interrompono automaticamente qualora il lavoratore sia vittima, nello stesso periodo, di infortuni o malattia.

Informazioni ed assistenza possono essere chieste alle sedi di Assindatcolf, i cui indirizzi sono reperibili sul sito (www.assindatcolf.it) o al numero verde 800.162.261.

 

 

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