L’Assindatcolf (Associazione Sindacale Nazionale Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, aderente a Confedilizia) coglie l’occasione delle vacanze pasquali (ma il discorso è ugualmente valido anche per il ponte del 25 aprile o per quello successivo del primo maggio) per ricordare che l’art. 20 del vigente Contratto di lavoro di settore prevede il diritto ad ogni lavoratore – “indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro” – a godere di un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi l’anno, purché concordati fra le parti. Sempre per espressa previsione contrattuale il datore deve fissare il periodo di ferie, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, da giugno a settembre.

Questo vuol dire che per godere delle ferie in modo frazionato (e cioè una parte nel periodo pasquale o natalizio e la restante parte in quello estivo), il lavoratore deve sempre accordarsi con il proprio datore di lavoro, dandogli così il modo di organizzarsi per supplire alla temporanea assenza del collaboratore familiare. Il contratto collettivo, inoltre, prevede la possibilità che i lavoratori di cittadinanza non italiana – su richiesta degli stessi e previo accordo del datore di lavoro – possano cumulare le ferie per non più di un biennio e poi goderle tutte insieme. A maggior ragione in quest’ultimo caso (in cui l’assenza del lavoratore si protrae per quasi due mesi) il datore di lavoro ha il diritto di acconsentire o meno alla richiesta del proprio collaboratore.

L’Assindatcolf è a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti che dovessero necessitare al numero verde 800.162.261.

Roma, 12 aprile 2006

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