Site icon ASSINDATCOLF

Settore Domestico in vigore il nuovo contratto

Dal primo luglio 2013 (e fino al prossimo 31 dicembre 2016), è in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto del lavoro domestico. Lo comunicano la FIDALDO, Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico assieme alle Associazioni che la compongono (ASSINDATCOLF,NUOVA COLLABORAZIONE, A.D.L.D, A.D.L.C.) e DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico.

 Le principali novità di questo contratto interessano i tanti collaboratori familiari (quali colf, badanti, baby sitter ecc.) che quotidianamente prestano servizio nelle nostre case per svolgervi lavori di cura e di assistenza e contribuiranno – sottolineano le Associazioni datoriali – a migliorare ulteriormente le regole di gestione di ogni singolo rapporto di lavoro.

 Infatti, nel contratto rinnovato sono state disciplinate, per esempio, le modalità per il godimento del riposo settimanale per i lavoratori conviventi e per quelli ad ore, avendo riguardo anche per quei lavoratori che dovessero “professare una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica”. Sì è meglio precisato come retribuire le festività nazionali ed infrasettimanali (tipo il 2 giugno o il 25 dicembre) in caso di “rapporti ad ore“. È stato previsto, questo ex novo, che “per gravi e documentati motivi”, il lavoratore possa richiedere (il datore è libero di accettare o meno tale richiesta) un periodo di sospensione extraferiale, senza maturazione di alcun elemento retributivo, per un massimo di 12 mesi.

 Grazie a questo rinnovo – evidenziano le Associazioni datoriali – il datore di lavoro adesso può – qualora abbia già in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (inquadrati nei livelli CS o DS) – assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, che prestino la propria attivitàlimitatamente ai giorni di riposodei lavoratori titolari dell’assistenza, ad un costo contenuto rispetto a quello in uso fino ad ora.

 È stata infine disciplinata la contrattazione di secondo livello (quella cioè che avviene fra le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali firmatarie dell’anzidetto CCNL) relativamente alle materie di indennità di vitto e alloggio e delle ore di permesso per studio e/o formazione professionale.

 

Roma, 2 luglio 2013                                                                                      Ufficio Stampa

   FIDALDO                                                                                                  DOMINA                                                                                                                                                                            

                                              

.

Exit mobile version