È una domanda molto ricorrente tra gli addetti ai lavori, soprattutto nel periodo che segue le ferie estive: se la badante che assiste il genitore anziano non ha usufruito del periodo di stop previsto dal contratto è possibile monetizzarlo? Risposta negativa. Non è possibile farlo. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, anche quando la richiesta arriva direttamente dal lavoratore. Un’eccezione però esiste ma partiamo dal principio.

Il riferimento è contenuto all’articolo 18 del Contratto collettivo nazionale che regola il settore, che al comma 4 recita: “Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art.10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità”.

Non solo, dunque, le ferie non possono essere monetizzate ma devono anche essere necessariamente godute seguendo precise modalità: 26 giorni lavorativi, con carattere continuativo, non frazionabili in più di due periodi l’anno. Ecco perché quando si parla di vacanze la parola d’ordine deve essere sempre “programmazione”. Il periodo di godimento delle ferie va concordato dalle parti e stabilito nella lettera di assunzione fin dall’inizio.

Esiste solo un caso in cui al datore di lavoro è consentito indennizzare il periodo di ferie residue e questo avviene in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Ininfluente che si tratti di licenziamento o dimissioni: se il rapporto cessa la famiglia è tenuta a corrispondere al lavoratore una cifra a copertura dei giorni di ferie non goduti (che normalmente sono indicati nella busta paga mensile).

Il calcolo per stabilire la cifra da erogare al domestico varierà a seconda dell’inquadramento del lavoratore (per il convivente si deve aggiungere anche il valore del vitto e dell’alloggio) ma volendo sintetizzare al massimo si può affermare che si deve determinare il valore del costo medio di un singolo giorno di lavoro e moltiplicarlo per il numero di ferie residue che spetterebbero al domestico.

Attenzione poi a lasciare traccia di questa operazione, che deve essere riportata nella busta paga di cessazione insieme a tutti gli altri conteggi di rito (tfr, tredicesima). Ricordiamo che la busta paga va sempre stampata in duplice copia, datata e firmata da entrambe le parti.

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