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Sanzioni più pesanti per chi assume personale irregolare extracomunitario irregolare

Assindatcolf – Associazione datori di lavoro domestico, componente Fidaldo ed aderente alla Confedilizia, avvisa i datori di lavoro domestico con dipendenti cittadini extracomunitari irregolari che il recepimento della Direttiva comunitaria n. 2009/52/CE inasprisce il regime sanzionatorio mentre “premia” con un permesso di lavoro lo straniero irregolare che, a determinate condizioni, denunci il proprio datore.

La legge già prevede che il datore di lavoro che si avvale dell’opera di uno straniero irregolare venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Adesso, con il recepimento della Direttiva anzidetta, vengono codificate le seguenti nuove aggravanti (che aumentano la pena da un terzo alla metà), qualora i lavoratori impiegati siano: più di 3; minori “in età non lavorativa”; “sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento”.

In ogni caso, viene prevista a carico del datore una sanzione amministrativa accessoria pari al “costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente”. Inoltre – sottolinea Assindatcolf – ai fini delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori, si presume che il rapporto instaurato abbia avuto una durata di almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore.

Nell’ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, infine, la nuova normativa prevede che allo straniero che denuncia il proprio datore di lavoro e coopera nel procedimento penale, sia rilasciato per motivi umanitari un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi o per il tempo necessario alla definizione del procedimento penale.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi a tali novità ed evitare di incorrere nelle sanzioni, viene data loro la possibilità – ricorrendone tutti i presupposti – di ravvedersi, presentando una dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre. A seguito della regolarizzazione, il datore non verrà sanzionato ed il lavoratore otterrà un permesso di soggiorno.

Alla luce di ciò, Assindatcolf esorta tutti i datori di lavoro domestico che si trovano in una situazione “sanabile” a procedere alla regolarizzazione in atto che è un vero e proprio “treno da non perdere”. Infatti, non avvalersi della sanatoria vorrebbe dire continuare a trovarsi coscientemente in una situazione di irregolarità, che potrebbe comportare notevoli inconvenienti.

Informazioni ed assistenza possono essere chieste alle sedi di Assindatcolf, i cui indirizzi si possono reperire sul sito www.assindatcolf.it o richiedere al numero verde 800.162.261.

 

 

 

Roma, 27 luglio 2012

            UFFICIO STAMPA

 

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