È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari, per lavoro stagionale e non stagionale, per l’anno 2018; anche quest’anno la norma riguarda principalmente l’ingresso di lavoratori stagionali e le conversioni di permessi di soggiorno.

Complessivamente, le quote di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari ammessi con il decreto flussi saranno 30.850 così divise:

  • 21.000 nuovi ingressi, di cui 18.000 per lavoratori stagionali, da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero; 2.400 per lavoratori autonomi; 500 per lavoratori subordinati non stagionali che hanno completato dei programmi di istruzione e formazione nel Paese d’origine (programmi attivati ai sensi dell’art. 23 del T.U. sull’Immigrazione); 100 per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Solo queste ultime 600 unità potranno essere utilizzate per il comparto domestico.
  • 9.850 conversioni di titoli di soggiorno, rilasciati per altri motivi, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, di cui 4.750  conversioni di permessi per lavoro stagionale; 3.500 conversioni di permessi per studio, tirocinio e/o formazione; 800 conversioni di permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri stati europei; 800 conversioni di permessi di soggiorno per lavoro autonomo, di cui 700 permessi per studio, tirocinio e/o formazione e 100 permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri stati europei.

Le domande andranno presentate online, e con tempistiche diverse in base alla tipologia di ingresso richiesto.

Il settore domestico potrà attingere alle quote riservate alle conversioni per coloro che sono già in Italia con un titolo di soggiorno. Ad esempio un lavoratore non comunitario con un primo permesso per lavoro stagionale, potrà ottenere la conversione del permesso in lavoro subordinato, a condizione che, al momento della domanda di conversione, il permesso stagionale sia valido, che il lavoratore abbia già lavorato come stagionale per almeno 3 mesi e che il nuovo contratto sia congruo rispetto alla capacità economica del datore di lavoro.

Con il permesso per studio è possibile lavorare fino ad un massimo di 20 ore settimanali. Per lavorare un numero maggiore di ore è necessario convertire il permesso per studio in  permesso di lavoro subordinato, con la procedura prevista dal decreto flussi, a meno che si abbia un titolo di studio rilasciato da un’università italiana; in questo caso si può convertire il permesso al di fuori delle quote del decreto flussi.

È utile precisare, inoltre, che abilitano all’attività lavorativa nel settore domestico anche i seguenti permessi di soggiorno:

  • attesa occupazione;
  • motivi familiari;
  • lavoro autonomo;
  • protezione sussidiaria;
  • protezione temporanea per motivi umanitari (permessi rilasciati ai sensi dell’art. 20 del T.U. sull’ immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’U.E.);
  • motivi umanitari per protezione sociale (permessi rilasciati ai sensi dell’art. 18 del T.U. sull’ immigrazione, quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero” ed emergano “concreti pericoli per la sua incolumità”);
  • asilo politico o protezione internazionale ( permessi rilasciati dalla Questura al titolare dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”);
  • richiesta di asilo o di protezione internazionale (alla seconda istanza, ossia qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non sia imputabile al richiedente).

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