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Programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale e non stagionale per l’anno 2017; anche quest’anno la norma riguarda principalmente l’ingresso di lavoratori stagionali e le conversioni di permessi di soggiorno.

Complessivamente, le quote di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari ammessi con il decreto flussi saranno 30.850 così divise:

Le domande andranno presentate online, bisogna però attendere la pubblicazione del decreto flussi 2017 in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni dei ministeri dell’Interno e del Lavoro.

Il settore domestico potrà attingere alle quote riservate alle conversioni per coloro che sono già in Italia con un titolo di soggiorno. Ad esempio un lavoratore non comunitario con un primo permesso per lavoro stagionale, potrà ottenere la conversione del permesso in lavoro subordinato, a condizione che, al momento della domanda di conversione, il permesso stagionale sia valido, che il lavoratore abbia già lavorato come stagionale per almeno 3 mesi e che il nuovo contratto sia congruo rispetto alla capacità economica del datore di lavoro.

Con il permesso per studio è possibile lavorare fino ad un massimo di 20 ore settimanali. Per lavorare un numero maggiore di ore è necessario convertire il permesso per studio in  permesso di lavoro subordinato, con la procedura prevista dal decreto flussi, a meno che si abbia un titolo di studio rilasciato da un’università italiana; in questo caso si può convertire il permesso al di fuori delle quote del decreto flussi. È utile precisare, inoltre, che abilitano all’attività lavorativa nel settore domestico anche i seguenti permessi di soggiorno: attesa occupazione, motivi familiari, lavoro autonomo, protezione sussidiaria, protezione temporanea per motivi umanitari (rilasciati ai sensi dell’art. 20 del T.U. sull’ immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’U.E.) motivi umanitari per protezione sociale (rilasciato ai sensi dell’art. 18 del T.U. sull’ immigrazione, quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero” ed emergano “concreti pericoli per la sua incolumità”), asilo politico o protezione internazionale ( rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”), richiesta asilo o protezione internazionale, (alla seconda istanza, ossia qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non sia imputabile al richiedente). Infine, è data possibilità di lavorare con un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, minore età, affari, giustizia

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