Licenziamento e lavoro domestico: non serve una comunicazione scritta. Lo hanno confermato i giudici della Suprema Corte con una recente ordinanza (Civile Ord. Sez. L. num. 23766 del 01/10/2018) che di fatto ha lasciato immutato l’impianto vigente. Nessuna novità, dunque, in caso di interruzione del rapporto di lavoro: la famiglia datrice non è obbligata a redigere una lettera scritta che attesti il licenziamento. Al contrario questo può tranquillamente continuare ad essere intimato in forma orale.

“Nel caso di specie – si legge nell’ordinanza – relativo al lavoro domestico, per il quale è espressamente prevista l’esenzione dall’applicazione dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 l. 604/1966 , come novellato dall’art. 2 l. 108/1990”.

L’indicazione è contenuta a chiare lettere anche nel contratto collettivo che regola il settore domestico, all’interno del quale (art. 39, comma 9) viene stabilito come la comunicazione scritta debba essere rilasciata solo su esplicita richiesta del lavoratore. Tuttavia, seppur non obbligatorio, è comunque consigliato comunicare al dipendente l’interruzione del rapporto di lavoro in forma scritta, soprattutto nel caso in cui al domestico spetti un periodo di preavviso. In questo caso il documento potrà infatti rappresentare una prova concreta dell’avvio del periodo residuo di attività lavorativa.

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