L’Assindatcolf (Associazione Sindacale Nazionale Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, aderente a Confedilizia) coglie l’occasione delle vacanze pasquali per fare il punto sui diritti ed obblighi delle parti.

L’art. 20 del vigente Contratto di lavoro di settore prevede il diritto ad ogni lavoratore – “indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro” – a godere di un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi l’anno, purché concordati fra le parti. Sempre per espressa previsione contrattuale il datore deve fissare il periodo di ferie, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, da giugno a settembre.

Questo vuol dire che per godere delle ferie in modo frazionato (e cioè una parte nel periodo pasquale o natalizio e la restante parte in quello estivo), il lavoratore deve sempre accordarsi con il proprio datore di lavoro, dandogli così il modo di organizzarsi per supplire alla temporanea assenza del collaboratore familiare.

Dal canto suo, se il datore di lavoro decide di trascorrere le vacanze pasquali nella seconda casa o in una località di vacanza il suo collaboratore convivente è tenuto a seguirlo e ha diritto ad una specifica indennità (pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera) solo se l’obbligo di  “trasferta” non è stato espressamente previsto nel contratto di assunzione.

 

L’Assindatcolf è a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti che dovessero necessitare al numero verde 800.162.261.

 

Roma, 31 marzo 2010

 

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