A 10 giorni dall’inizio della regolarizzazione dei lavoratori domestici, restano da chiarire ancora non pochi aspetti legati alla nuova normativa: proprio per questo, molti datori di lavoro hanno “congelato” la propria domanda di emersione. Lo segnala in una nota Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia.

    Un importante problema da risolvere è collegato al programma per la predisposizione delle domande di emersione. Infatti lo stesso non permette di evidenziare alcune categorie contrattuali ricorrenti nella pratica (lavoratore convivente con datore di lavoro avente la residenza in un luogo e domicilio in un altro; lavoratore convivente con un assistito che ha un domicilio diverso da quello di residenza del datore di lavoro). Cosa questa enormemente dannosa per il datore di lavoro che non può assumere correttamente il proprio lavoratore e che col programma attuale dovrebbe rilasciare dichiarazioni forzate dal software non corrispondenti al vero con le annesse responsabilità anche penali che ne conseguono.

    Ulteriore scoglio da superare è quello rappresentato dal limite di reddito necessario per assumere un collaboratore domestico: l’attuale formulazione della norma ne preclude la possibilità a coloro che non hanno un reddito minimo di 20.000 (o 25.000) euro, non contemplando l’ipotesi, invece comune, che tali soggetti ricevano un aiuto economico dai parenti non conviventi (genitori anziani autosufficienti che vivono da soli e che ricevono un sostegno finanziario dai figli per avere qualcuno che si occupi di loro e della loro casa).

    Un’altra ricorrente preoccupazione è data dall’incertezza relativa all’entità della somma da pagare per gli obblighi previdenziali dovuti per i periodi di lavoro irregolare iniziati prima dell’1.4.’09 (non coperti dal contributo forfetario di 500 euro). La norma, infatti, rinvia la questione ad un decreto ministeriale ancora non emanato.

    Un cenno a parte merita, infine, la questione alloggiativa dello straniero irregolare. Infatti – evidenzia Assindatcolf – la procedura di regolarizzazione non considera la situazione del soggetto terzo (rispetto al datore di lavoro e al lavoratore) che ospita nel proprio alloggio, a qualsiasi titolo, lo straniero in fase di regolarizzazione. In casi come questo, la dichiarazione di emersione – dovendo il datore indicare la “situazione alloggiativa del lavoratore” – finisce per essere niente altro che una denuncia nei confronti dell’ospitante/locatore per i reati che commette concedendo l’alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno: reati non sospesi dalla regolarizzazione.

    Assindatcolf – che ha già segnalato tali problematiche alle sedi ministeriali competenti – si augura che al più presto tali nodi vengano sciolti e mette a disposizione degli interessati le proprie sezione locali reperibili al numero verde 800.162.261.

    Roma, 10 settembre 2009

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