Assindatcolf – Associazione datori di lavoro domestico, componente Fidaldo ed aderente a Confedilizia – segnala che, per la prima volta, quest’anno i lavoratori domestici (quali colf, badanti, baby-sitter, ecc.) potranno effettuare la propria dichiarazione dei redditi con il modello 730, oltre che con l’UNICO.

 Con il c.d. “Decreto del Fare” è stata estesa la platea dei soggetti titolati a presentare il modello 730, con inclusione di coloro che risultano privi di un sostituto d’imposta, come appunto i lavoratori domestici. Assindatcolf ricorda, infatti, che il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e non è tenuto ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d’acconto ai fini Irpef, che invece dovrà essere calcolata in sede di dichiarazione dei redditi. Fino allo scorso anno il solo modello fiscale che il lavoratore domestico poteva utilizzare per adempiere all’obbligo era l’UNICO Persone fisiche.

Assindatcolf informa, inoltre, che l’invio del “730 dipendenti senza sostituto” deve essere effettuato, per l’anno in corso, entro il 31 maggio tramite un CAF o un professionista abilitato. Se dalla dichiarazione presentata emergerà un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale o bancario del lavoratore (i cui dati dovranno essere inseriti nella dichiarazione fiscale), nel caso, invece, il saldo sia a debito, sarà cura dell’intermediario consegnare al lavoratore il modello F24 con gli importi da pagare alla scadenza del16 giugno 2014.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.assindatcolf.it oppure richieste al numero verde 800.162.261.

 

 

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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