Site icon ASSINDATCOLF

Nessun obbligo Cud per i datori di lavoro domestico

Entro il 28 febbraio non tutte le categorie di datori di lavoro hanno l’obbligo di consegnare ai propri dipendenti il Cud  – Certificazione unica dei redditi – che riepiloga le somme e i valori corrisposti nel 2011 e le ritenute fiscali e contributive effettuate.

Infatti, evidenzia Assindatcolf, Associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, i datori di lavoro domestico, non rivestendo la qualifica di sostituto d’imposta, non solo non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d’acconto ai fini Irpef, ma non hanno l’obbligo di rilasciare il CUD al proprio dipendente (quale, per esempio, colf, badante, baby sitter, ecc.).

Tuttavia ricorda Assindatcolf, l’art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede – per una chiara gestione del rapporto –  che i suddetti datori rilascino, a richiesta del lavoratore ed in qualsiasi periodo dell’anno, “una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno”. Tale documento, infatti, servirà al lavoratore per compilare la propria denuncia dei redditi e potrà, altresì, essere utile al lavoratore extracomunitario per gli adempimenti connessi con il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sul versante dei compensi, infine, Assindatcolf avverte che anche per i datori di lavoro domestico ed i lavoratori del comparto è vigente il divieto del pagamento in contanti di somme superiori a 999,99 euro, in difetto scattando – sia per chi dà il contante sia per chi lo riceve  – la sanzione prevista dalla legge (minimo 3.000 euro).

Ogni informazione concernente il lavoro domestico può essere chiesta alle Sezioni territoriali dell’Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili sul sito internet www.assindatcolf.it oppure telefonando al numero verde 800.162.261.

 

.

Exit mobile version