Con la circolare n. 129 del 3 luglio 2016 l’INPS comunica, che per effetto dell’art. 22 del  D. Lgs. n.   151/2015, a partire dal 24 settembre 2015,  giorno di entrata in vigore di tale norma, le sanzioni civili da applicare in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” (cioè i lavoratori per i quali è stata omessa la comunicazione di inizio rapporto di lavoro) saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della L. n. 388/2000, escludendo quindi l’incremento del 50% degli importi delle sanzioni introdotto con la L. n. 183/2010.La nuova previsione normativa non incide sulle sanzioni per omissione contributiva applicabili al datore di lavoro domestico, poiché lo stesso era già stato escluso dall’applicazione di tale incremento. Appare quindi chiaro come il datore di lavoro domestico sia stato in queste situazioni equiparato ad un’impresa, anche se non ha gli stessi mezzi economici ed il lavoro non produce profitto, confronto che non si può fare invece quando si tratta di sgravi economici. Sarebbe stato opportuno prevedere per il datore di lavoro domestico un regime sanzionatorio differente e comunque inferiore rispetto a quello che si applica alle aziende.

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