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Lievi infortuni lavoro: nessun obbligo comunicazione per domestici

“Nessun obbligo per i datori di lavoro domestico di comunicare all’Inail gli infortuni di lavoro lievi, ovvero quelli che comportino un’assenza di almeno 1 giorno (ad esclusione di quello in cui avviene l’evento), anche quando si tratta di prestazioni occasionali”. È quanto comunica Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo e aderente Confedilizia. Dal 12 ottobre infatti, – spiega l’Associazione – sono entrare in vigore le nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’Inail, per via telematica e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati, che comportino l’assenza di almeno 1 giorno, così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro). Tuttavia, nella circolare dell’Inail di ieri (42/17), negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici che, al contrario, ai sensi all’art. 2, comma 1, lettera a) del Testo Unico, vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di ‘lavoratore’ e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni. E ancora, – continua l’Associazione dei datori di lavoro domestico – viene inoltre precisato (art. 3, comma 8) che la stessa esclusione avviene anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico”. “Come già avveniva in precedenza, – conclude Assindatcolf – il datore di lavoro domestico è, quindi, solo tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, come previsto dall’art. 53 del d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i, utilizzando l’apposito modulo 4bis RA, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramitela PEC. Nonè previsto, infatti, l’obbligo della comunicazione con modalità telematica come per tutte le altre categorie di datori di lavoro (Circolare Inail n. 34 del 27/06/2013)”.
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