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Lavoro domestico: nuove procedure per dimissioni

Lavoro domestico e dimissioni: cambio nelle procedure. Dal 12 marzo 2016 è infatti in vigore il nuovo meccanismo introdotto dal decreto legislativo 151 del 2015 che prevede procedure semplificate in caso di dimissioni e di interruzione consensuale del rapporto di lavoro di colf, badanti e baby sitter. È quanto comunica Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo, aderente Confedilizia.

Le nuove disposizioni, che si applicano a tutte le figure inquadrate nel contratto nazionale del lavoro domestico, prevedono di fatto l’abrogazione della procedura di convalida in caso di cessazione dell’attività lavorativa (dimissioni e risoluzione consensuale).

Dal mese di marzo, quindi, non è più necessario, come prevedevala Riforma Fornero, convalidare la fine dell’attività recandosi di fronte alla Direzione territoriale del lavoro, al centro per l’impiego territorialmente competente, o sottoscrivendo la dichiarazione in calce alla comunicazione della cessazione del rapporto: con le nuove disposizioni lo stop diventa effettivo con una semplice sottoscrizione tra le due parti, non essendo il lavoratore tenuto alla dichiarazione telematica delle dimissioni.

Come per l’assunzione quindi, che nel lavoro domestico si realizza con la semplice sottoscrizione tra le parti di un contratto, anche in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro le procedure si semplificano, riducendosi alla firma di una dichiarazione che attesti la fine dell’attività. Per mettere il datore al riparo da eventuali successive rivendicazioni, è bene adottare la forma scritta, anche se non espressamente prevista dal Ccnl, in quanto consente di accertare la volontà e la data del recesso. È necessario quindi che la stessa contenga almeno la data, il nominativo e l’indirizzo del datore di lavoro, il periodo di preavviso e l’indicazione dell’ultimo giorno di lavoro.

Al datore rimane comunque l’obbligo di comunicare entro 5 giorni la cessazione dell’attività all’Inps a prescindere dalla causa (licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale).

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