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Lavoro domestico e dichiarazione dei redditi

In occasione della prossima presentazione delle dichiarazione dei redditi relativi al 2009, Assindatcolf, Associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia,  segnala ai datori di lavoro che, come per gli anni passati, è possibile godere delle agevolazioni fiscali per la colf, per la badante e per la baby sitter.

E’ quindi necessario presentare in sede di dichiarazione dei redditi un apposito riepilogo dei contributi pagati per il lavoratore e delle somme a lui corrisposte per usufruire della deduzione fiscale fino all’importo massimo di € 1.549,37.  Nel caso di assistente a persona non autosufficiente si può usufruire della detrazione pari al 19% per un importo massimo di € 2.100,00 (ovvero € 399,00) di spese sostenute e nei casi in cui il reddito lordo complessivo annuo non sia superiore a € 40.000,00 (v. tab. sottostante).

 

Per usufruire della detrazione sarà necessario disporre di un contratto di lavoro e di una busta paga nei quali siano indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale sia del lavoratore\trice che del datore di lavoro e, nel caso in cui il datore risulti essere persona diversa dall’assistito, dovranno essere specificati anche gli estremi di quest’ultimo. Tale detrazione è cumulabile con la predetta deduzione.

 

 

  

SOGGETTO

FISCALE

CATEGORIA

LAVORATORI

AGEVOLAZIONE FISCALE

BASE

MISURA

REDDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuente

coincidente con il

datore di lavoro

 

 

colf, badanti e        

baby sitter

deduzione

contributi

fino a € 1.549,37

per tutti i redditi

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuente

coincidente o diverso dal

datore di lavoro*

 

badanti

detrazione**

retribuzione

19% di max

€ 2.100,00

(ovvero € 399,00)

per redditi fino a     

€ 40.000,00 annui

* Per le spese sono sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art. 433 c.c. (coniuge, figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, genitori o in mancanza, loro ascendenti, adottanti, generi e nuore, suoceri/e, fratelli e sorelle germani o unilaterali).

 

 **Cumulabile con l’agevolazione fiscale precedente

 

 

Roma, 8 aprile 2010

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